P. Q. M. Visti gli articoli 134 e 137 Cost., 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, come richiamato dal successivo art. 32, nella parte in cui non consente la proposizione del reclamo ex art. 669-terdecies codice di procedura civile avverso l'ordinanza che decide sulla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione amministrativa prevista dall'art. 2 del regio decreto n. 639 del 1910, per contrasto con gli articoli 76 e 3 della Costituzione. Ordina che il presente provvedimento, a cura della cancelleria, sia notificato alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' comunicato al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati e, all'esito, sia trasmesso alla Corte costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova delle avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. Sospende il presente procedimento di reclamo. Cosi' deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 2 febbraio 2017. Il Presidente: Magliulo Il giudice estensore: Ascione