P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 e 137 Cost., 1 della legge  costituzionale
n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953, dichiara  rilevante  e
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 5,  comma  1,  del  decreto  legislativo  1°
settembre 2011, n. 150, come richiamato dal successivo art. 32, nella
parte in cui  non  consente  la  proposizione  del  reclamo  ex  art.
669-terdecies codice di  procedura  civile  avverso  l'ordinanza  che
decide sulla sospensione  dell'efficacia  esecutiva  dell'ingiunzione
amministrativa prevista dall'art. 2 del  regio  decreto  n.  639  del
1910, per contrasto con gli articoli 76 e 3 della Costituzione. 
    Ordina che il presente provvedimento, a cura  della  cancelleria,
sia notificato alle parti in causa e al Presidente del Consiglio  dei
ministri nonche' comunicato al Presidente del Senato e al  Presidente
della Camera dei deputati e,  all'esito,  sia  trasmesso  alla  Corte
costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova  delle
avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. 
    Sospende il presente procedimento di reclamo. 
 
        Cosi' deciso in Napoli,  nella  Camera  di  consiglio  del  2
febbraio 2017. 
 
                       Il Presidente: Magliulo 
 
 
                                        Il giudice estensore: Ascione