P.Q.M. 
 
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  (proposta  in  via  incidentale)  della
disposizione dell'art. 120 Codice della strada, nel testo  modificato
con legge n. 94 del 2009, nella parte in cui: 
        1) non consente una valutazione  discrezionale  della  durata
dell'inibitoria  o  revoca  del  titolo   abilitativo   alla   guida,
commisurata alla  gravita'  dei  fatti  per  cui  e'  stata  inflitta
condanna e delle pene in concreto comminate; 
        2) prevede l'applicazione delle limitazioni al rilascio o uso
del titolo abilitativo alla guida anche nei confronti dei  condannati
per l'art. 73 TU n. 309/90 a cui sia stata applicata  la  sospensione
condizionale della pena, determinando  ingiustificata  disparita'  di
trattamento rispetto ad ogni altra categoria di condannati  con  pena
sospesa; 
        3)  prevede  diversa  decorrenza  e  durata  del  divieto  di
conseguimento  della  patente,  o  della  durata  della  revoca,  tra
condannati per fatti  di  stupefacenti  che  richiedano  l'ammissione
all'esame abilitativo e condannati gia' titolari di patente di guida; 
        4)  prevede  diversa  decorrenza  e  durata  del  divieto  di
conseguimento  della  patente,  o  della  durata  della  revoca,  tra
condannati  per  fatti  di  stupefacenti  (con  pena   sospesa)   che
richiedano l'ammissione all'esame abilitativo, e condannati (con pena
sospesa) gia' titolari di patente di guida; 
    Dispone conseguentemente: 
        la sospensione del presente procedimento fino alla  pronuncia
della Corte costituzionale; 
        la  notificazione  dell'odierna  ordinanza  alle  parti   del
giudizio ed alla Presidenza del Consiglio del ministri; 
        la comunicazione del  presente  provvedimento  ai  Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
        la trasmissione degli atti, una volta completate notifiche  e
comunicazioni, alla cancelleria della Corte costituzionale in Roma. 
 
          Genova, 30 marzo 2017 
 
                   Il Giudice u. des.: Braccialini