P.Q.M. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale (proposta in via incidentale) della disposizione dell'art. 120 Codice della strada, nel testo modificato con legge n. 94 del 2009, nella parte in cui: 1) non consente una valutazione discrezionale della durata dell'inibitoria o revoca del titolo abilitativo alla guida, commisurata alla gravita' dei fatti per cui e' stata inflitta condanna e delle pene in concreto comminate; 2) prevede l'applicazione delle limitazioni al rilascio o uso del titolo abilitativo alla guida anche nei confronti dei condannati per l'art. 73 TU n. 309/90 a cui sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, determinando ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ad ogni altra categoria di condannati con pena sospesa; 3) prevede diversa decorrenza e durata del divieto di conseguimento della patente, o della durata della revoca, tra condannati per fatti di stupefacenti che richiedano l'ammissione all'esame abilitativo e condannati gia' titolari di patente di guida; 4) prevede diversa decorrenza e durata del divieto di conseguimento della patente, o della durata della revoca, tra condannati per fatti di stupefacenti (con pena sospesa) che richiedano l'ammissione all'esame abilitativo, e condannati (con pena sospesa) gia' titolari di patente di guida; Dispone conseguentemente: la sospensione del presente procedimento fino alla pronuncia della Corte costituzionale; la notificazione dell'odierna ordinanza alle parti del giudizio ed alla Presidenza del Consiglio del ministri; la comunicazione del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; la trasmissione degli atti, una volta completate notifiche e comunicazioni, alla cancelleria della Corte costituzionale in Roma. Genova, 30 marzo 2017 Il Giudice u. des.: Braccialini