P.Q.M. Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 456, comma 2 del codice di procedura penale in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede che il decreto di giudizio immediato debba contenere l'avviso all'imputato che ha facolta' di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova entro quindici giorni dalla notifica del predetto decreto a pena di decadenza come previsto dall'art. 458, comma 1 del codice di procedura penale; Sospende il giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la notificazione della presente ordinanza a cura della Cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Pisa, 3 marzo 2017 Il giudice: Mirani