P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione e  23  della  legge  11
marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 456,  comma  2  del  codice  di
procedura penale in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione
nella parte in cui non prevede che il decreto di  giudizio  immediato
debba contenere l'avviso all'imputato che ha facolta' di chiedere  la
sospensione del procedimento per  messa  alla  prova  entro  quindici
giorni dalla notifica del predetto decreto a pena di  decadenza  come
previsto dall'art. 458, comma 1 del codice di procedura penale; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina la notificazione della presente  ordinanza  a  cura  della
Cancelleria al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  la  sua
comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
 
      Pisa, 3 marzo 2017 
 
                         Il giudice: Mirani