P.Q.M. pronunciando in sede di rinvio sulla richiesta di riesame proposta dalla difesa di M. A. avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Bergamo del 25 giugno 2016 (depositata il 30 giugno 2016) di applicazione della custodia cautelare in carcere per delitti contro il patrimonio e delitto di associazione per delinquere; Visti gli articoli l, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata - con riguardo agli articoli 13, comma II, 25, comma I, e 111, comma VI, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale riguardo agli articoli 27, 992, comma II, lettera c, codice di procedura penale, nella parte in cui consente al giudice competente di «motivare facendo rinvio alle valutazioni gia' espresse dal precedente giudice, dichiaratosi incompetente, su tutti i presupposti per la adozione del titolo restrittivo». Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale. Dispone, a cura della cancelleria, che la presente ordinanza sia notificata al pubblico ministero e alle altre parti. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, al presidente della Camera dei deputati e al presidente del Senato della Repubblica. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Cosi' deciso in Brescia in data 8 febbraio 2017 Il Presidente estensore: Mocciola Il giudice estensore: Guerrerio