P.Q.M. 
 
    pronunciando  in  sede  di  rinvio  sulla  richiesta  di  riesame
proposta dalla difesa di M. A. avverso l'ordinanza del giudice per le
indagini preliminari di Bergamo del 25 giugno 2016 (depositata il  30
giugno 2016) di applicazione della custodia cautelare in carcere  per
delitti  contro  il  patrimonio  e  delitto   di   associazione   per
delinquere; 
    Visti gli articoli l, legge cost. 9 febbraio 1948, n.  1  e  art.
23, legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata - con  riguardo
agli articoli 13, comma II, 25, comma I, e 111, comma VI, Cost. -  la
questione di legittimita' costituzionale riguardo agli  articoli  27,
992, comma II, lettera c, codice di procedura penale, nella parte  in
cui consente al giudice competente di «motivare facendo  rinvio  alle
valutazioni  gia'  espresse  dal  precedente  giudice,   dichiaratosi
incompetente, su tutti i  presupposti  per  la  adozione  del  titolo
restrittivo». 
    Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata
trasmissione alla Corte costituzionale. 
    Dispone, a cura della cancelleria, che la presente ordinanza  sia
notificata al pubblico ministero e alle altre parti. 
    Dispone che la presente ordinanza sia  notificata  al  Presidente
del Consiglio dei ministri, al presidente della Camera dei deputati e
al presidente del Senato della Repubblica. 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
    Cosi' deciso in Brescia in data 8 febbraio 2017 
 
                  Il Presidente estensore: Mocciola 
 
                                      Il giudice estensore: Guerrerio