P. Q. M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale  (Sezione  Quarta),
definitivamente  pronunciando  sui  riuniti  ricorsi  in  appello  li
respinge in parte, nei sensi di cui alla motivazione che precede; 
    non definitivamente pronunciando sui riunti ricorsi  in  appello,
come in epigrafe proposti, visti gli artt. 134 Cost.,  art.  1  della
legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 23 della  legge  111
marzo 1953 n. 87: 
        a) dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di costituzionalita' dei commi 3, 9 10  e  13  del  vigente
testo dell'art. 33 del decreto-legge 12 settembre 2014,  numero  133,
convertito in legge 11 novembre 2014, numero 164 nella parte  in  cui
non prevedono  che  l'approvazione  del  programma  di  rigenerazione
urbana  quanto  al  comprensorio   Bagnoli-Coroglio   sia   preceduto
dall'intesa tra lo Stato e la regione  Campania  con  riferimento  ai
parametri di cui agli artt. 117, comma 2, lettera m) e comma 3  della
Costituzione e da una specifica valorizzazione del ruolo  del  comune
con riferimento all'art. 118 comma 1 della Costituzione; 
        b) dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di costituzionalita'  del  seguente  inciso  contenuto  nel
comma 12 dell'art. 33 del vigente testo  dell'art.  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014,  numero
164 «tale importo e'  versato  alla  curatela  fallimentare  mediante
strumenti  finanziari,  di  durata  non  superiore  a  quindici  anni
decorrenti  dalla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente
disposizione, emessi su mercati regolamentati dal soggetto attuatore,
anche al fine  di  soddisfare  ulteriori  fabbisogni  per  interventi
necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8. L'emissione
degli strumenti finanziari di cui  al  presente  comma  non  comporta
l'esclusione dai limiti relativi al trattamento  economico  stabiliti
dall' articolo 23-bis del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214»
con riferimento ai parametri di cui agli artt. 42 della Costituzione,
117 della Costituzione in relazione all'art. 6 della Convenzione  per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950 ratificata e resa esecutiva con  la
legge 4 agosto 1955, n. 848 ed art 1 del protocollo addizionale  alla
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e 101  della
Costituzione. 
    Dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio  e  ordina   la
immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che a cura della Segreteria della Quarta Sezione di questo
Consiglio di Stato la presente sentenza non definitiva sia notificata
alle parti in causa ed al  presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' comunicata ai Presidenti della  Camera  dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica. 
    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in
rito, nel merito ed in ordine alle spese. 
    Ordina che  la  presente  sentenza  sia  eseguita  dall'autorita'
amministrativa. 
    Cosi' deciso in Roma nella  camera  di  consiglio  del  giorno  6
aprile 2017 con l'intervento dei magistrati: 
     Antonino  Anastasi,  Presidente;  Fabio  Taormina,  consigliere,
estensore;  Luigi  Massimiliano   Tarantino   consigliere;   Giuseppe
Castiglia, consigliere; Luca Lamberti, consigliere. 
 
                       Il Presidente: Anastasi 
 
 
                                                L'estensore: Taormina