P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui riuniti ricorsi in appello li respinge in parte, nei sensi di cui alla motivazione che precede; non definitivamente pronunciando sui riunti ricorsi in appello, come in epigrafe proposti, visti gli artt. 134 Cost., art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 23 della legge 111 marzo 1953 n. 87: a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dei commi 3, 9 10 e 13 del vigente testo dell'art. 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, numero 133, convertito in legge 11 novembre 2014, numero 164 nella parte in cui non prevedono che l'approvazione del programma di rigenerazione urbana quanto al comprensorio Bagnoli-Coroglio sia preceduto dall'intesa tra lo Stato e la regione Campania con riferimento ai parametri di cui agli artt. 117, comma 2, lettera m) e comma 3 della Costituzione e da una specifica valorizzazione del ruolo del comune con riferimento all'art. 118 comma 1 della Costituzione; b) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' del seguente inciso contenuto nel comma 12 dell'art. 33 del vigente testo dell'art. decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, numero 164 «tale importo e' versato alla curatela fallimentare mediante strumenti finanziari, di durata non superiore a quindici anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, emessi su mercati regolamentati dal soggetto attuatore, anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8. L'emissione degli strumenti finanziari di cui al presente comma non comporta l'esclusione dai limiti relativi al trattamento economico stabiliti dall' articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214» con riferimento ai parametri di cui agli artt. 42 della Costituzione, 117 della Costituzione in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 ed art 1 del protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e 101 della Costituzione. Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della Segreteria della Quarta Sezione di questo Consiglio di Stato la presente sentenza non definitiva sia notificata alle parti in causa ed al presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorita' amministrativa. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati: Antonino Anastasi, Presidente; Fabio Taormina, consigliere, estensore; Luigi Massimiliano Tarantino consigliere; Giuseppe Castiglia, consigliere; Luca Lamberti, consigliere. Il Presidente: Anastasi L'estensore: Taormina