P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il giudizio in corso; Dispone l'immeditata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della cancelleria che provvedera', altresi', alla notifica della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri, e alla comunicazione al pubblico ministero e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Lecce, l'11 maggio 2017 Il Magistrato di sorveglianza: Magliola