P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Dispone  l'immeditata  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale a cura della cancelleria  che  provvedera',  altresi',
alla notifica della presente ordinanza alle parti, al Presidente  del
Consiglio dei ministri, e alla comunicazione al pubblico ministero  e
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Cosi' deciso in Lecce, l'11 maggio 2017 
 
               Il Magistrato di sorveglianza: Magliola