P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3 della legge regionale Toscana n. 22 del 3 marzo 2015, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, nella parte in cui riserva alla potesta' legislativa esclusiva statale la materia 'giurisdizione e norme processuali', e con l'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, nella parte in cui riserva alla potesta' legislativa esclusiva statale la materia 'ordinamento civile', oltre che per contrasto con l'art. 97 della Costituzione e con l'art. 3 della Costituzione, quest'ultimo nella duplice accezione di principio di ragionevolezza e di principio di uguaglianza, il tutto come illustrato nella motivazione della presente ordinanza. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, insieme con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni di cui oltre. Sospende il processo in corso. Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti del presente procedimento e al Presidente della Giunta regionale della Toscana, e che sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Toscana. Provvedimento redatto in collaborazione con il magistrato ordinario in tirocinio dott. Daniele Mercadante. Pisa, 22 maggio 2017 Il Giudice: Marco Viani