P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, ritenutane la rilevanza e
la non manifesta  infondatezza,  solleva  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 10, comma 3 della legge regionale Toscana n.
22 del 3 marzo 2015, per contrasto con l'art. 117, comma  2,  lettera
l) della Costituzione, nella  parte  in  cui  riserva  alla  potesta'
legislativa esclusiva  statale  la  materia  'giurisdizione  e  norme
processuali',  e  con  l'art.  117,  comma  2,   lettera   l)   della
Costituzione, nella parte in cui riserva  alla  potesta'  legislativa
esclusiva statale la materia  'ordinamento  civile',  oltre  che  per
contrasto con l'art. 97 della  Costituzione  e  con  l'art.  3  della
Costituzione, quest'ultimo nella duplice accezione  di  principio  di
ragionevolezza  e  di  principio  di  uguaglianza,  il   tutto   come
illustrato nella motivazione della presente ordinanza. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale,  insieme  con  gli  atti  e  con   la   prova   delle
notificazioni e delle comunicazioni di cui oltre. 
    Sospende il processo in corso. 
    Ordina che la presente ordinanza  sia  notificata  a  cura  della
cancelleria alle parti del  presente  procedimento  e  al  Presidente
della Giunta  regionale  della  Toscana,  e  che  sia  comunicata  al
Presidente del Consiglio regionale della Toscana. 
    Provvedimento  redatto  in  collaborazione  con   il   magistrato
ordinario in tirocinio dott. Daniele Mercadante. 
        Pisa, 22 maggio 2017 
 
                       Il Giudice: Marco Viani