P.Q.M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede  giurisdizionale  (Sezione  Sesta),
pronunciando nel ricorso n. 8323/2012 R.G., cosi' provvede: 
        dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata  sotto  i
profili  di  cui  in  motivazione  la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 4-bis del  decreto-legge  7  aprile
2004, n. 97 convertito con modificazioni nella legge 4  giugno  2004,
n. 143, nella parte in cui non ammette al  corso  abilitante  per  la
classe di concorso 77/a previsto dallo stesso art.  2  i  soggetti  i
quali, in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso  32/a,
abbiano prestato per il periodo minimo di 360 giorni  indicato  dalla
norma servizio di insegnamento di strumento musicale presso la scuola
secondaria di secondo grado; 
        dispone la  sospensione  del  presente  giudizio  davanti  al
Consiglio di Stato e ordina alla segreteria l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale; 
        ordina che, a cura della segreteria,  la  presente  ordinanza
sia comunicata alle parti costituite e notificata al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  25
maggio 2017 con l'intervento dei magistrati: 
        Luciano Barra Caracciolo, Presidente; 
        Bernhard Lageder, consigliere; 
        Vincenzo Lopilato, consigliere; 
        Francesco Mele, consigliere; 
        Francesco Gambato Spisani, consigliere, estensore. 
 
                   Il Presidente: Barra Caracciolo 
 
 
                                         L'estensore: Gambato Spisani