P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), pronunciando nel ricorso n. 8323/2012 R.G., cosi' provvede: dichiara rilevante e non manifestamente infondata sotto i profili di cui in motivazione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 4-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 2004, n. 143, nella parte in cui non ammette al corso abilitante per la classe di concorso 77/a previsto dallo stesso art. 2 i soggetti i quali, in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso 32/a, abbiano prestato per il periodo minimo di 360 giorni indicato dalla norma servizio di insegnamento di strumento musicale presso la scuola secondaria di secondo grado; dispone la sospensione del presente giudizio davanti al Consiglio di Stato e ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia comunicata alle parti costituite e notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 25 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati: Luciano Barra Caracciolo, Presidente; Bernhard Lageder, consigliere; Vincenzo Lopilato, consigliere; Francesco Mele, consigliere; Francesco Gambato Spisani, consigliere, estensore. Il Presidente: Barra Caracciolo L'estensore: Gambato Spisani