P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo  regionale  per  le  Marche  (Sezione
Prima), visti gli articoli 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e  23
della legge 11 marzo 1953 n. 87, riservata ogni  altra  pronuncia  in
rito,  nel  merito  e  sulle  spese,   ritenuta   rilevante   e   non
manifestamente infondata la questione di costituzionalita'  dell'art.
119, ultima parte, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, in relazione agli  articoli  2,  3  e  24  della
Costituzione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla  Corte
costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. 
    Cosi' deciso in Ancona nelle camere di consiglio  dei  giorni  16
settembre 2016, 16 dicembre 2016 e 24 marzo  2017,  con  l'intervento
dei magistrati: 
        Maddalena Filippi, Presidente; 
        Tommaso Capitanio, consigliere; 
        Giovanni Ruiu, consigliere, estensore. 
 
                       Il Presidente: Filippi 
 
 
                                                    L'estensore: Ruiu