P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche (Sezione Prima), visti gli articoli 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 119, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in relazione agli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. Cosi' deciso in Ancona nelle camere di consiglio dei giorni 16 settembre 2016, 16 dicembre 2016 e 24 marzo 2017, con l'intervento dei magistrati: Maddalena Filippi, Presidente; Tommaso Capitanio, consigliere; Giovanni Ruiu, consigliere, estensore. Il Presidente: Filippi L'estensore: Ruiu