P.Q.M. Letto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva di ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2°, del codice di procedura penale - nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di trattazione dell'udienza preliminare per il giudice che, avendo ravvisato, nel corso della stessa udienza preliminare, un fatto diverso da quello contestato, abbia invitato il pubblico ministero a procedere, nei confronti dello stesso imputato e per il medesimo fatto storico, alla modifica dell'imputazione ed il pubblico ministero abbia a tanto aderito - perche' in contrasto con l'art. 117, comma 1°, della Costituzione, in relazione all'art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), nella parte in cui stabilisce che «ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata... da un tribunale... imparziale ...», secondo l'interpretazione consolidata fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Dispone l'immediata trasmissione · degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. Ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa, al pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Si da' atto che viene data lettura del provvedimento ai presenti ex art. 148, comma 5°, codice di procedura penale. Dispone l'allegazione della presente ordinanza al verbale di udienza. Napoli, udienza del 12 maggio 2017 Il G.U.P.: Gallo