P.Q.M. 
 
    Letto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva di ufficio la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2°,  del
codice  di  procedura  penale  -  nella  parte  in  cui  non  prevede
l'incompatibilita'  alla   funzione   di   trattazione   dell'udienza
preliminare per il giudice che, avendo  ravvisato,  nel  corso  della
stessa udienza preliminare, un fatto diverso  da  quello  contestato,
abbia invitato il pubblico ministero a procedere, nei confronti dello
stesso imputato e  per  il  medesimo  fatto  storico,  alla  modifica
dell'imputazione ed il pubblico ministero abbia  a  tanto  aderito  -
perche' in contrasto con l'art. 117, comma 1°, della Costituzione, in
relazione all'art. 6,  par.  1,  della  Convenzione  europea  per  la
salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali
(CEDU), nella parte in cui stabilisce che «ogni persona ha diritto  a
che la sua causa sia esaminata... da un tribunale... imparziale ...»,
secondo l'interpretazione consolidata fornita dalla Corte europea dei
diritti dell'uomo. 
    Dispone  l'immediata  trasmissione  ·  degli  atti   alla   Corte
costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. 
    Ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale sia  notificata  alle  parti  in
causa,  al  pubblico  ministero,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Si da' atto che viene data lettura del provvedimento ai  presenti
ex art. 148, comma 5°, codice di procedura penale. 
    Dispone l'allegazione della  presente  ordinanza  al  verbale  di
udienza. 
        Napoli, udienza del 12 maggio 2017 
 
                          Il G.U.P.: Gallo