P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953; 
    ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
legittimita' costituzionale della norma di cui al combinato  disposto
dei seguenti articoli come interpretati dal  "diritto  vivente",  per
contrarieta' agli articoli 3, 24 e 41 della Costituzione: 
      Art. 829, comma 3,cpc:  «L'impugnazione  per  violazione  delle
regole di diritto relative al merito della controversia e' ammessa se
espressamente disposta dalle parti o dalla legge». 
    Norma transitoria di cui al comma  4  dell'art.  27  del  Decreto
Legislativo n. 40/2006: «4. Le disposizioni degli  articoli  21,  22,
23, 24 e 25 si applicano ai  procedimenti  arbitrali,  nei  quali  la
domanda di arbitrato e' stata proposta successivamente alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto»; 
    Entrambe come interpretate dal "diritto vivente" costituito dalle
sentenze della Corte di cassazione, Sezioni Unite, nn. 9341,  9284  e
9285 del 9 maggio 2016; 
    Rimette la questione di legittimita'  costituzionale  alla  Corte
costituzionale; 
    Sospende il  presente  giudizio  fino  alla  comunicazione  della
decisione della Corte costituzionale; 
    Dispone  la  trasmissione  di  copia  integrale   del   fascicolo
d'ufficio e della presente ordinanza, in copia autentica  alla  Corte
costituzionale; 
    Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza  sia
notificata alle parti in  causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Cosi' deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27 giugno
2017 
 
                  Il Presidente: dott. Santosuosso