P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953; ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma di cui al combinato disposto dei seguenti articoli come interpretati dal "diritto vivente", per contrarieta' agli articoli 3, 24 e 41 della Costituzione: Art. 829, comma 3,cpc: «L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e' ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge». Norma transitoria di cui al comma 4 dell'art. 27 del Decreto Legislativo n. 40/2006: «4. Le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato e' stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto»; Entrambe come interpretate dal "diritto vivente" costituito dalle sentenze della Corte di cassazione, Sezioni Unite, nn. 9341, 9284 e 9285 del 9 maggio 2016; Rimette la questione di legittimita' costituzionale alla Corte costituzionale; Sospende il presente giudizio fino alla comunicazione della decisione della Corte costituzionale; Dispone la trasmissione di copia integrale del fascicolo d'ufficio e della presente ordinanza, in copia autentica alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27 giugno 2017 Il Presidente: dott. Santosuosso