P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Lazio n. 1 del 1986, cosi' come modificato dall'art. 8 della legge della Regione Lazio n. 6 del 2005 - in riferimento agli articoli - 3, 9, 117, secondo comma, lettere l) e s), e 118 della Costituzione. Dispone, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed alla regione Lazio in persona del Presidente in carica, ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma il 3 ottobre 2017. Il Commissario aggiunto: Perinelli