P. Q. M. 
 
    Visti  gli  articoli  134  della  Costituzione,  1  della   legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge della  Regione
Lazio n. 1 del 1986, cosi' come modificato dall'art.  8  della  legge
della Regione Lazio n. 6 del 2005 - in riferimento agli articoli - 3,
9, 117, secondo comma, lettere l) e s), e 118 della Costituzione. 
    Dispone,  l'immediata  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio; 
    Ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa ed alla regione Lazio in  persona  del
Presidente in carica, ed al Presidente del Consiglio dei  ministri  e
comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. 
 
        Cosi' deciso in Roma il 3 ottobre 2017. 
 
                 Il Commissario aggiunto: Perinelli