P.Q.M. 
 
    La Corte, visti gli articoli 134 della Costituzione  e  23  della
legge 11 marzo 1953, n. 87: 
        dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in
riferimento agli articoli 3, 25, secondo  comma,  117,  primo  comma,
Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione europea
per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo   e   delle   liberta'
fondamentali, la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
9, comma 6, della legge 18  aprile  2005,  n.  62  (Disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2004), nella parte in  cui
prevede che  la  confisca  per  equivalente,  disciplinata  dall'art.
187-sexies  del  testo  unico  delle  disposizioni  in   materia   di
intermediazione  finanziaria  (TUF),   approvato   con   il   decreto
legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  si  applica,  allorche'  il
procedimento penale non sia stato  definito,  anche  alle  violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in  vigore  della  stessa
legge  n.  62  del  2005  -  che  le  ha  depenalizzate  introducendo
l'autonomo  illecito  amministrativo   di   abuso   di   informazioni
privilegiate, configurato ora dall'art. 187-bis del TUF -, e cio' pur
quando il complessivo trattamento sanzionatorio  generato  attraverso
la  depenalizzazione  sia  in  concreto  meno  favorevole  di  quello
applicabile in base alla legge vigente al momento  della  commissione
del fatto; 
        dispone la sospensione del presente giudizio; 
        ordina che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza
sia notificata alle parti del giudizio  di  cassazione,  al  pubblico
ministero presso questa Corte ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
        ordina,  altresi',  che  l'ordinanza  venga  comunicata   dal
cancelliere ai presidenti delle due Camere del Parlamento; 
        dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti,  comprensivi
della documentazione attestante il perfezionamento  delle  prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. 
 
    Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio della II  Sezione
civile della Corte di cassazione, il 14 settembre 2017. 
 
                       Il Presidente: Petitti