P.Q.M. 
 
    Dispone  la  separazione  della  domanda  proposta   da   Antonio
Guadagnini, con formazione - a cura della Cancelleria -  di  autonomo
fascicolo, con inserimento di copia del presente provvedimento; 
    Dichiara inammissibile la domanda proposta da Antonio Guadagnini; 
    Condanna quest'ultimo alla refusione, in favore dei  convenuti  -
in solido tra loro - delle spese di lite che liquida in  €  4.617,25,
di cui € 1.215,00 per la fase di studio della controversia, €  775,00
per la fase  introduttiva  del  giudizio,  €  2.025,00  per  la  fase
decisionale,  €  602,25  per  spese  generali  ex  art.   2   decreto
ministeriale 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge; 
    Dichiara sospeso il giudizio nel procedimento  tra  Cellini  Pier
Michele e i convenuti e per l'effetto rimette  gli  atti  alla  Corte
costituzionale per la valutazione della legittimita'  degli  articoli
1, 2° comma, 2, 4-bis, 12 e 14, legge 459 del 27  dicembre  2001  che
disciplinano  il  voto  per  corrispondenza  dei  cittadini  italiani
residenti all'estero; 
    Manda alla Cancelleria gli adempimenti di competenza. 
        Venezia, 23 dicembre 2017 
 
                         Il Giudice: Barison