P.Q.M. Dispone la separazione della domanda proposta da Antonio Guadagnini, con formazione - a cura della Cancelleria - di autonomo fascicolo, con inserimento di copia del presente provvedimento; Dichiara inammissibile la domanda proposta da Antonio Guadagnini; Condanna quest'ultimo alla refusione, in favore dei convenuti - in solido tra loro - delle spese di lite che liquida in € 4.617,25, di cui € 1.215,00 per la fase di studio della controversia, € 775,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.025,00 per la fase decisionale, € 602,25 per spese generali ex art. 2 decreto ministeriale 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge; Dichiara sospeso il giudizio nel procedimento tra Cellini Pier Michele e i convenuti e per l'effetto rimette gli atti alla Corte costituzionale per la valutazione della legittimita' degli articoli 1, 2° comma, 2, 4-bis, 12 e 14, legge 459 del 27 dicembre 2001 che disciplinano il voto per corrispondenza dei cittadini italiani residenti all'estero; Manda alla Cancelleria gli adempimenti di competenza. Venezia, 23 dicembre 2017 Il Giudice: Barison