P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge n. 83/1957, a) dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1206, 1207 e 1217 c.c. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost.; b) dispone l'immediata trasmissione di tutti gli atti di causa alla Corte Costituzionale; c) sospende il giudizio in corso; d) dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Il Presidente est.: Panariello