P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge n. 83/1957, 
        a) dichiara  rilevanti  e  non  manifestamente  infondate  le
questioni di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli
artt. 1206, 1207 e 1217 c.c. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e
117 Cost.; 
        b) dispone l'immediata trasmissione  di  tutti  gli  atti  di
causa alla Corte Costituzionale; 
        c) sospende il giudizio in corso; 
        d) dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza
sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei
Ministri, nonche' comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. 
 
                   Il Presidente est.:  Panariello