P. Q. M. 
 
    La Corte, visti gli artt. 134 Cost. e 23 della  legge  n.  87/53,
dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata,  in  riferimento
all'art.  117,  primo  comma,  della  Costituzione,  e  ai  parametri
interposti degli artt. 6, par. 1, 13 e 46, par. 1  della  Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata  e
resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848,  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 54, comma 2,  D.L.  n.  112/08,
convertito con modificazioni in  legge  n.  133/08,  come  modificato
dall'art. 3,  comma  23,  dell'Allegato  4  al  d.lgs.  n.  104/10  e
dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 6), del d.lgs. correttivo n.
195/11; dispone la sospensione del presente giudizio e ordina che,  a
cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia  notificata  alle
parti del giudizio di cassazione, al pubblico ministero presso questa
Corte e al Presidente del Consiglio dei ministri;  ordina,  altresi',
che l'ordinanza venga comunicata dal cancelliere ai Presidenti  delle
due Camere del Parlamento;  dispone  l'immediata  trasmissione  degli
atti, comprensivi  della  documentazione  attestante  perfezionamento
delle  prescritte   notificazioni   e   comunicazioni,   alla   Corte
costituzionale. 
    Cosi' deciso in Roma, nella camera  di  consiglio  della  seconda
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 ottobre 2017. 
 
                       Il Presidente: Petitti