P. Q. M. 
 
    La Corte, visti gli artt. 134 Cost. e 23 della  legge  n.  87/53,
dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata,  in  riferimento
all'art.  117,  primo  comma,  della  Costituzione,  e  ai  parametri
interposti degli artt. 6, par, 1, 13 e 46, par. 1  della  Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata  e
resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848,  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 54, comma 2,  decreto-legge  n.
112/08,  convertito  con  modificazioni  in  legge  n.  133/08,  come
modificato  dall'art.  3,  comma  23,  dell'Allegato  4  al   decreto
legislativo n. 104/10 e dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero  6),
del decreto legislativo correttivo n. 195/11; dispone la  sospensione
del presente giudizio e ordina che,  a  cura  della  cancelleria,  la
presente  ordinanza  sia  notificata  alle  parti  del  giudizio   di
cassazione, al pubblico ministero presso questa Corte e al Presidente
del Consiglio dei ministri; ordina, altresi', che  l'ordinanza  venga
comunicata  dal  cancelliere  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento; dispone l'immediata trasmissione degli atti,  comprensivi
della documentazione attestante il perfezionamento  delle  prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. 
    Cosi' deciso in Roma, nella camera  di  consiglio  della  seconda
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 ottobre 2017. 
 
                       Il Presidente: Petitti