P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione seconda) visti gli articoli 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 39 della legge regionale del Piemonte n. 26 del 2015 e dell'art. 1 della legge regionale del Piemonte n. 27 del 2016, in relazione agli articoli 102 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente della giunta della Regione Piemonte e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte. Cosi' deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati: Carlo Testori, Presidente; Savio Picone, consigliere, estensore; Ariberto Sabino Limongelli, consigliere. Il Presidente: Testori L'estensore: Picone