P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per  il  Piemonte  (Sezione
seconda) visti gli articoli 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87, riservata ogni altra  pronuncia  in
rito,  nel  merito  e  sulle  spese,   ritenuta   rilevante   e   non
manifestamente infondata la questione di costituzionalita'  dell'art.
39 della legge regionale del Piemonte n. 26 del 2015  e  dell'art.  1
della legge regionale del Piemonte n. 27 del 2016, in relazione  agli
articoli 102  e  117,  primo  e  secondo  comma,  lettera  s),  della
Costituzione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla  Corte
costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. 
    Ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti ed al Presidente  della  giunta  della  Regione
Piemonte e sia comunicata al Presidente del Consiglio  regionale  del
Piemonte. 
 
    Cosi' deciso in Torino nella camera di consiglio  del  giorno  11
luglio 2017 con l'intervento dei magistrati: 
 
        Carlo Testori, Presidente; 
        Savio Picone, consigliere, estensore; 
        Ariberto Sabino Limongelli, consigliere. 
 
                       Il Presidente: Testori 
 
 
                                                  L'estensore: Picone