P.Q.M. Visti gli articoli 134 Cost. e 23 della legge n. 87/53, 1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione dell'art. 97 Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 99, comma 1 decreto legislativo n. 267/2000 nella parte in cui prevede che: «1. Il sindaco .... nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione»; 2) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione dell'art. 97 Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 99, comma 2 decreto legislativo n. 267/2000 nella parte in cui prevede che: «2. Salvo quanto disposto dall'art. 100, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco .... che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco»; 3) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione dell'art. 97 Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 99, comma 3 decreto legislativo n. 267/2000 nella parte in cui prevede che «3. La nomina e' disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco ... il segretario e' confermato.». Visti gli articoli 295 codice di procedura civile e 23 legge n. 87/53 sospende il presente giudizio sino alla decisione della Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, comunicata alle parti del presente giudizio, notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Ordina l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui sopra. Cosi' deciso in Brescia l'8 settembre 2017 Il Giudice del lavoro: Pipponzi