P.Q.M. Il giudice unico del Tribunale ordinario di Trento, Visto l'art. 134 della Costituzione, e gli articoli 23 e ss. della legge 11 marzo 1957, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione (violazione del criterio di ragionevolezza), all'art. 24, secondo comma, della Costituzione (che definisce inviolabile il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento), all'art. 111, primo comma, della Costituzione (secondo il quale il processo - compreso quello civile - deve essere giusto), nonche' all'art. 6, primo comma, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in base ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente), norma interposta ex art. 117, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile (nel testo risultante a seguito della modifica introdotta dall'art. 13, primo comma, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014 n. 162), nella parte in cui consente al giudice di compensare le spese giudiziali solo nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novita' della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, e non anche in altri casi, ad esempio quando sussistano altri giusti motivi. Dispone la immediata trasmissione degli atti e della presente ordinanza, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni, alla eccellentissima Corte costituzionale e sospende il giudizio. Manda la cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Trento, 4 dicembre 2017 Il Giudice Unico: Beghini