P.Q.M. Visti gli articoli 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953, dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio la questione di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 6, commi 1-2-4-5 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 172/2012 e dalla legge n. 103/2017, per contrasto con gli articoli 11 e 117, comma 1 della Costituzione nella parte in cui l'art. 6 non esclude dalla sua disciplina i reati sessuali nei confronti di minori; b) dell'art. 10 legge n. 251 cit. nel testo antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 172/2012 e dalla legge n. 103/2017 per contrasto con gli articoli 11 e 117, comma 1 della Costituzione nella parte in cui l'art. 10 non include nella disciplina transitoria i reati sessuali ai danni di minori commessi prima dell'entrata in vigore della legge stessa. Sospende il presente giudizio ad ogni effetto di legge (compresa la sospensione ai sensi dell'art. 159 del codice penale del corso della prescrizione) ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che copia della presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera. Imperia, 19 dicembre 2017 Il Presidente: Aschero