P.Q.M. 
 
     Visti gli articoli 1 della legge n. 1/1948 e 23 della  legge  n.
87/1953, dichiara non manifestamente infondata e  rilevante  ai  fini
del  giudizio  la  questione  di  legittimita'   costituzionale:   a)
dell'art. 6, commi 1-2-4-5 della legge 5 dicembre 2005, n.  251,  nel
testo antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 172/2012 e
dalla legge n. 103/2017, per contrasto con gli  articoli  11  e  117,
comma 1 della Costituzione nella parte in cui l'art.  6  non  esclude
dalla sua disciplina i reati sessuali nei  confronti  di  minori;  b)
dell'art. 10 legge n. 251 cit. nel testo antecedente  alle  modifiche
introdotte dalla legge n. 172/2012 e  dalla  legge  n.  103/2017  per
contrasto con gli articoli 11 e 117, comma 1 della Costituzione nella
parte in cui l'art. 10 non include  nella  disciplina  transitoria  i
reati sessuali ai danni di  minori  commessi  prima  dell'entrata  in
vigore della legge stessa. 
    Sospende il presente giudizio ad ogni effetto di legge  (compresa
la sospensione ai sensi dell'art. 159 del  codice  penale  del  corso
della prescrizione) ed ordina la immediata  trasmissione  degli  atti
alla Corte costituzionale. 
    Dispone che copia della presente ordinanza sia notificata a  cura
della  cancelleria  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   e
comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera. 
      Imperia, 19 dicembre 2017 
 
                       Il Presidente: Aschero