P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  relativa  all'art.  603,  comma  3-bis,
c.p.p. in riferimento agli artt. 111 e 117  della  Costituzione,  nei
termini e per le ragioni sopra indicate; 
    Sospende il giudizio in corso e  dispone  la  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale; 
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al
difensore dell'imputato e della parte  civile,  al  P.M.  nonche'  al
Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento. 
    Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
      Trento, 20 dicembre 2017 
 
                      Il Presidente est: Spina