P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. in riferimento agli artt. 111 e 117 della Costituzione, nei termini e per le ragioni sopra indicate; Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al difensore dell'imputato e della parte civile, al P.M. nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Trento, 20 dicembre 2017 Il Presidente est: Spina