P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione seconda), visti gli articoli 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 12, primo e secondo comma, della legge regionale del Piemonte 26 giugno 2006, n. 22, in relazione agli articoli 3, 41 e 117 (primo e secondo comma) della Costituzione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al presidente della giunta della Regione Piemonte e sia comunicata al presidente del consiglio regionale del Piemonte. Cosi' deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati: Carlo Testori, Presidente; Savio Picone, consigliere, estensore; Ariberto Sabino Limongelli, consigliere. Il Presidente: Testori L'estensore: Picone