P. Q. M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per  il  Piemonte  (Sezione
seconda), visti gli articoli 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87, riservata ogni altra  pronuncia  in
rito,  nel  merito  e  sulle  spese,   ritenuta   rilevante   e   non
manifestamente infondata la questione di costituzionalita'  dell'art.
12, primo e secondo comma, della  legge  regionale  del  Piemonte  26
giugno 2006, n. 22, in relazione agli articoli 3, 41 e 117  (primo  e
secondo comma) della Costituzione, dispone  l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte  costituzionale,  sospendendo  il  giudizio  in
corso. 
    Ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti ed al presidente  della  giunta  della  Regione
Piemonte e sia comunicata al presidente del consiglio  regionale  del
Piemonte. 
    Cosi' deciso in Torino nella camera di consiglio  del  giorno  21
novembre 2017 con l'intervento dei magistrati: 
    Carlo Testori, Presidente; 
    Savio Picone, consigliere, estensore; 
    Ariberto Sabino Limongelli, consigliere. 
 
                       Il Presidente: Testori 
 
 
                                                  L'estensore: Picone