P.Q.M. 
 
    La Corte, visti gli articoli 134 della Costituzione  e  23  della
legge 11 marzo 1953, n. 87: 
        dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione     di      legittimita'      costituzionale      dell'art.
187-quinquiesdecies  T.U.F.,  nel  testo  originariamente  introdotto
dall'art. 9, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 2005 n. 62  -
nella parte in cui detto articolo sanziona  la  condotta  consistente
nel non ottemperare tempestivamente alle richieste della CONSOB o nel
ritardare l'esercizio delle sue funzioni anche nei confronti di colui
al quale la medesima CONSOB, nell'esercizio  delle  sue  funzioni  di
vigilanza, contesti  un  abuso  di  informazioni  privilegiate  -  in
relazione agli  articoli  24,  111  e  117  Cost.,  quest'ultimo  con
riferimento all'art. 6 Convenzione europea per  la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali  e  con  riferimento
all'art. 14, comma  3,  lettera  g),  del  Patto  internazionale  sui
diritti civili e politici adottato a New York il  16  dicembre  1966,
reso esecutivo in Italia con  la  legge  25  ottobre  1977,  n.  881,
nonche' in relazione agli articoli 11 e 117  Cost.,  con  riferimento
all'art. 47 CDFUE; 
        dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 187-sexies T.U.F.,
introdotto dall'art. 9, comma 2, lettera a), della  legge  18  aprile
2005 n. 62 - nella parte  in  cui  esso  assoggetta  a  confisca  per
equivalente non soltanto il profitto dell'illecito ma anche  i  mezzi
impiegati per commetterlo, ossia l'intero prodotto dell'illecito - in
relazione  agli  articoli  3,  42  e  117  Cost.,  quest'ultimo   con
riferimento all'art. 1 del Primo Protocollo  addizionale  alla  CEDU,
nonche' agli articoli 11 e 117 Cost., con riferimento  agli  articoli
17 e 49 CDFUE. 
        dispone la sospensione dei presente giudizio; 
        ordina che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza
sia notificata alle parti del giudizio  di  cassazione,  al  pubblico
ministero presso questa Corte ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
        ordina,  altresi',  che  l'ordinanza  venga  comunicata   dal
cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; 
        dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti,  comprensivi
della documentazione attestante il perfezionamento  delle  prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. 
    Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio della II  Sezione
civile della Corte di cassazione, nella riconvocazione del 24 gennaio
2018. 
 
                       Il Presidente: Petitti