P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. 23 e Segg., legge n. 87/1953, dichiarano rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 7 decreto legislativo 150/2011 e dell'art. 126-bis C.d.S.: a) nella parte in cui, per diritto vivente, radica la competenza territoriale del Giudice onorario di pace nel luogo dove devono pervenire i dati personali della patente di guida dell'incolpato anziche' in quello in cui si e' consumata la materiale omissione della comunicazione stessa e cioe' la residenza o comunque il domicilio del ricorrente quale locus commissi delicti, con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Sospende il procedimento di ricorso avverso sanzione amministrativa sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza a: a) De Santis Gianluca e Prefettura di Salerno, parti costituite; b) Presidente dei Consiglio dei ministri, Manda altresi' alla cancelleria per la c) comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Salerno, 20 dicembre 2017 Il Giudice onorario di pace: Mazzarella