P.Q.M. 
 
    La Corte, visti l'art. 134 Cost. e 23 della legge n. 87 del 1953,
dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata,  in  riferimento
all'art. 117 Cost., comma 1, e ai parametri interposti  dell'art.  6,
par. 1, art. 13 e art. 46, par. 1 della Convenzione  europea  per  la
salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali
(CEDU), firmata a Roma 4 novembre 1950, ratificata e  resa  esecutiva
con la legge 4 agosto 1955, n.  848,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 2,  comma  2-quinquies,  lettera  e),  della
legge n. 89 del 2001, come introdotto dall'art. 55, comma 1,  lettera
a), n. 2 del decreto-legge n. 83 del 2012,  convertito  modificazioni
dalla legge n. 134 del 2012; 
    Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina che, a cura
della cancelleria, la presente ordinanza sia  notificata  alle  parti
del giudizio di cassazione, al pubblico ministero presso questa Corte
e al Presidente del Consiglio dei ministri; 
    Ordina,  altresi',   che   l'ordinanza   venga   comunicata   dal
cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; 
    Dispone l'immediata trasmissione degli  atti,  comprensivi  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. 
 
    Cosi' deciso in Roma, nella Camera  di  consiglio  della  Seconda
Sezione civile della Corte suprema di cassazione, in data 29  gennaio
2018. 
 
                       Il Presidente: Petitti