P.Q.M. 
 
    Il Tribunale di Pisa, 
    Visto l'art. 23 legge 87/1953, 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale della norma che si desume dagli artt. 449
c.c., 29 comma 2 decreto  del  Presidente  della  Repubblica  396/00,
dell'art. 250 c.c., e degli artt. 5 e  8  della  legge  40/04,  nella
parte in cui non consente di formare in Italia un atto di nascita  in
cui  vengano  riconosciute  come  genitori   di   un   cittadino   di
nazionalita' straniera due persone  dello  stesso  sesso,  quando  la
filiazione sia stabilita sulla base della legge applicabile  in  base
all'art. 33 legge 218/95, per contrasto: 
        a) con gli artt. 2 e 3, Cost., 
        b) con l'art. 3, Cost., 
        c) con gli artt. 3 e 24, Cost., 
        d) con gli artt. 3 e 30, Cost., 
        e) con l'art. 117, Cost., per contrasto con gli artt. 3  e  7
della Convenzione di New York del 20 novembre  1989,  ratificata  con
legge 176/91, 
        f) con l'art. 117, Cost., per contrasto con  l'art.  7  della
Convenzione di New York del 20 novembre 1989,  ratificata  con  legge
176/91; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Sospende il processo in corso; 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti  in  causa,  compreso  il  pubblico  ministero,
nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  e  che   sia
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Pisa, 20 dicembre 2017 
 
                        Il Presidente: Dinisi