P.Q.M. 
 
    La Corte  dei  conti,  sezione  regionale  di  controllo  per  la
Campania  solleva  la  questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 1, comma 434 della legge n.  232/2016,  in  riferimento  ai
parametri stabiliti degli articoli 97, 81, 2, 3, 1, 41 e 117, comma 1
Cost. 
    Ordina la sospensione del  giudizio  e  dispone  la  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione. 
    Dispone che, a cura della  Segreteria  della  sezione,  ai  sensi
dell'art. 23, ultimo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  la
presente ordinanza sia notificata: 
        all'ente comunale  quale  parte  in  causa,  segnatamente  al
presidente del consiglio comunale e al sindaco pro tempore; 
        al Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Dispone altresi' che la presente ordinanza sia  comunicata  dalla
segreteria anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Napoli, nella camera di consiglio del  giorno  20
febbraio 2018. 
 
                       Il Presidente: Coppola 
 
 
                                                Il relatore: Sucameli