P.Q.M. 
 
    Il giudice, in via incidentale, 
    letto l'art. 134 della Costituzione,  nonche'  l'art.  23,  terzo
comma, legge 11  marzo  1953,  n.  87,  dispone  che,  a  cura  della
cancelleria, siano  immediatamente  trasmessi  gli  atti  alla  Corte
costituzionale  poiche'  non  appare  manifestamente   infondata   la
questione di legittimita' costituzionale:  dell'art.  552,  comma  1,
lettera f) del codice di procedura penale, nella  parte  in  cui  non
prevede l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato,
fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo  grado,
puo' formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa
alla prova, ai sensi degli articoli 168-bis e ss. del codice penale e
464-bis e ss. del codice di procedura penale, per contrasto  con  gli
articoli 3, 24 comma 2 e 111 della Costituzione; 
    letto l'art. 23, quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, ordina
che la presente ordinanza sia comunicata alla Presidenza della Camera
dei deputati, alla Presidenza del Senato  della  Repubblica  ed  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    letto l'art. 23, secondo comma,  legge  11  marzo  1953,  n.  87,
dispone la sospensione del presente processo. 
        Bari, 3 aprile 2017 
 
                      Il Giudice: Dello Preite 
 
 
                                 --- 
 
 
                          TRIBUNALE DI BARI 
 
    Il giudice Antonio Dello Preite, 
    letta la nota della Segreteria della Corte costituzionale del  24
agosto 2017, con cui si segnala-  con  riferimento  all'ordinanza  di
rimessione da parte di questo giudice del 3 aprile 2017 nel  processo
iscritto ai numeri 2185/16 RG - 11667/11 RGNR a carico di C.  D.,  C.
M. e F. G.- di specificare la posizione di C. D.,  in  quanto  «dalla
lettura del suddetto  provvedimento  e  del  verbale  della  medesima
udienza, appare una discrasia»; 
    rilevato che, effettivamente,  nel  preambolo  dell'ordinanza  di
rimessione e' scritto «...letti gli atti di causa nel processo penale
n. 11667/11 RGNR a carico di C. M. e F. G.,  generalizzati  in  atti,
imputati....ecc. ecc. (omissis)», nel mentre, per una mera omissione,
non e' stato trascritto il nome del terzo imputato C. D.; 
    che,  pertanto  si  deve  procedere  in  tal  senso   alla   mera
integrazione - correzione del suddetto provvedimento  aggiungendo  il
terzo nominativo, senza particolari formalita', 
 
                               P.Q.M. 
 
dispone la correzione materiale del provvedimento di rimessione  alla
Corte costituzionale emesso il 3 aprile 2017 nel processo indicato in
epigrafe, con cui le parole «...letti gli atti di causa nel  processo
penale n. 11667/11 RGNR a carico di C. M. e F. G.,  generalizzati  in
atti, imputati....ecc. ecc. (omissis)» devono  intendersi  sostituite
con le seguenti «...letti gli atti di causa nel  processo  penale  n.
11667/11 RGNR a carico di C. D., C. M.  e  F.  G.,  generalizzati  in
atti, imputati ....ecc. ecc. (omissis)». 
    Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti  di
competenza. 
        Bari, 18 settembre 2017 
 
                      Il Giudice: Dello Preite