P.Q.M. Il giudice, in via incidentale, letto l'art. 134 della Costituzione, nonche' l'art. 23, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone che, a cura della cancelleria, siano immediatamente trasmessi gli atti alla Corte costituzionale poiche' non appare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale: dell'art. 552, comma 1, lettera f) del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, puo' formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi degli articoli 168-bis e ss. del codice penale e 464-bis e ss. del codice di procedura penale, per contrasto con gli articoli 3, 24 comma 2 e 111 della Costituzione; letto l'art. 23, quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, ordina che la presente ordinanza sia comunicata alla Presidenza della Camera dei deputati, alla Presidenza del Senato della Repubblica ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri; letto l'art. 23, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone la sospensione del presente processo. Bari, 3 aprile 2017 Il Giudice: Dello Preite --- TRIBUNALE DI BARI Il giudice Antonio Dello Preite, letta la nota della Segreteria della Corte costituzionale del 24 agosto 2017, con cui si segnala- con riferimento all'ordinanza di rimessione da parte di questo giudice del 3 aprile 2017 nel processo iscritto ai numeri 2185/16 RG - 11667/11 RGNR a carico di C. D., C. M. e F. G.- di specificare la posizione di C. D., in quanto «dalla lettura del suddetto provvedimento e del verbale della medesima udienza, appare una discrasia»; rilevato che, effettivamente, nel preambolo dell'ordinanza di rimessione e' scritto «...letti gli atti di causa nel processo penale n. 11667/11 RGNR a carico di C. M. e F. G., generalizzati in atti, imputati....ecc. ecc. (omissis)», nel mentre, per una mera omissione, non e' stato trascritto il nome del terzo imputato C. D.; che, pertanto si deve procedere in tal senso alla mera integrazione - correzione del suddetto provvedimento aggiungendo il terzo nominativo, senza particolari formalita', P.Q.M. dispone la correzione materiale del provvedimento di rimessione alla Corte costituzionale emesso il 3 aprile 2017 nel processo indicato in epigrafe, con cui le parole «...letti gli atti di causa nel processo penale n. 11667/11 RGNR a carico di C. M. e F. G., generalizzati in atti, imputati....ecc. ecc. (omissis)» devono intendersi sostituite con le seguenti «...letti gli atti di causa nel processo penale n. 11667/11 RGNR a carico di C. D., C. M. e F. G., generalizzati in atti, imputati ....ecc. ecc. (omissis)». Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza. Bari, 18 settembre 2017 Il Giudice: Dello Preite