P.Q.M. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, come sopra rappresentata e difesa, chiede voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta allo Stato e per esso al Ministero dell'economia e delle finanze emanare la Circolare del 5 del 2018, recante «Chiarimenti in materia di pareggio di bilancio per il triennio 2018-2020 per gli enti territoriali di cui all'art. 1, commi 465 a 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018)» (doc. 2), nella parte in cui essa limita la possibilita' di utilizzare l'avanzo di amministrazione, ai fini dell'equilibrio di bilancio, all'utilizzazione delle intese e dei patti di solidarieta' ovvero della flessibilita' in corso di gestione, e nella parte in cui nelle indicazioni contenute nell'allegato 2 essa esclude l'avanzo vincolato di amministrazione dal prospetto di bilancio, in relazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia e agli enti locali della regione, nonche', conseguentemente annullare in parte qua la circolare impugnata, nelle parti, per i motivi e sotto i profili esposti nel presente ricorso. Padova - Trieste, 21 aprile 2018 prof. avv. Falcon - avv. Volpe