P.Q.M. 
 
    La   Regione   autonoma   Friuli-Venezia   Giulia,   come   sopra
rappresentata  e  difesa,  chiede   voglia   codesta   ecc.ma   Corte
costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare  che
non spetta allo Stato e per esso al Ministero dell'economia  e  delle
finanze emanare la Circolare del 5 del 2018, recante «Chiarimenti  in
materia di pareggio di bilancio per il  triennio  2018-2020  per  gli
enti territoriali di cui all'art. 1, commi 465 a 508, della legge  11
dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), come modificata dalla
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio  2018)»  (doc.  2),
nella parte in cui essa limita la possibilita' di utilizzare l'avanzo
di   amministrazione,   ai   fini   dell'equilibrio   di    bilancio,
all'utilizzazione delle intese e dei  patti  di  solidarieta'  ovvero
della flessibilita' in corso di gestione, e nella parte in cui  nelle
indicazioni contenute nell'allegato 2 essa esclude l'avanzo vincolato
di amministrazione dal  prospetto  di  bilancio,  in  relazione  alla
Regione Friuli-Venezia Giulia  e  agli  enti  locali  della  regione,
nonche', conseguentemente annullare in parte qua 
    la circolare impugnata, nelle parti,  per  i  motivi  e  sotto  i
profili esposti nel presente ricorso. 
    Padova - Trieste, 21 aprile 2018 
 
                   prof. avv. Falcon - avv. Volpe