P. Q. M. 
 
    Il giudice di pace di Venezia, letto l'art. 23,  legge  11  marzo
1953, n. 87, 
        Ritenuta  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione di legittimita' costituzionale terzo comma, della legge  n.
67 del  28  aprile  2014  e  dell'art.  1  lettera  c),  del  decreto
legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016, nella parte in  cui  dispongono
l'abrogazione dell'art. 594 c.p. per violazione degli artt. 2, 3,  10
e 117 della Costituzione; 
        Dispone la sospensione del presente giudizio; 
        Ordina  l'immediata  trasmissione  degli  atti   alla   Corte
costituzionale: 
        Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e  comunicata  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Venezia, 4 luglio 2017 
 
                     Il Giudice di pace: Pertile