P. Q. M. Il giudice di pace di Venezia, letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale terzo comma, della legge n. 67 del 28 aprile 2014 e dell'art. 1 lettera c), del decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016, nella parte in cui dispongono l'abrogazione dell'art. 594 c.p. per violazione degli artt. 2, 3, 10 e 117 della Costituzione; Dispone la sospensione del presente giudizio; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale: Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Venezia, 4 luglio 2017 Il Giudice di pace: Pertile