P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Il Collegio dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 93-ter, comma 1-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come introdotto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell'art. 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' rilevante e non manifestamente infondata: rimette la questione di legittimita' costituzionale dei citati articoli 93-ter, comma 1-bis, legge n. 89 del 1913 e 8, comma 2, legge n. 287 del 1990, alla Corte costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 41 e 117, comma 1, della Costituzione; dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale; sospende il procedimento sino alla comunicazione della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimita' costituzionale sollevata; dispone che la presente ordinanza sia notificata alle Parti, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. La presente ordinanza verra' pubblicata nel Bollettino dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. Il Presidente: Pitruzzella Il Segretario generale: Chieppa