P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Il  Collegio  dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato, ritenuto che la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 93-ter, comma 1-bis della legge 16 febbraio  1913,  n.  89,
come introdotto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e  dell'art.  8,
comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n.  287,  e'  rilevante  e  non
manifestamente infondata: 
        rimette  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  dei
citati articoli 93-ter, comma 1-bis, legge n. 89 del 1913 e 8,  comma
2, legge n. 287 del 1990, alla Corte costituzionale,  in  riferimento
agli articoli 3, 41 e 117, comma 1, della Costituzione; 
        dispone la trasmissione  degli  atti  del  procedimento  alla
Corte costituzionale; 
        sospende  il  procedimento  sino  alla  comunicazione   della
decisione della Corte costituzionale sulla questione di  legittimita'
costituzionale sollevata; 
        dispone che la presente ordinanza sia notificata alle  Parti,
nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della
Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. 
    La  presente   ordinanza   verra'   pubblicata   nel   Bollettino
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 
 
                     Il Presidente: Pitruzzella 
 
 
                                      Il Segretario generale: Chieppa