P. Q. M. Visti gli articoli 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Lazio 13 dicembre 2001, n. 34 e della tabella A ad essa allegata per contrasto con il dettato dell'art. 117 della Costituzione; Sospende il presente procedimento; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata alle parti del presente giudizio, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, 26 giugno e 25 settembre 2017 Il Presidente: De Niederhausern L'estensore: Savo Amodio