P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 5  della  legge  della  Regione
Lazio 13 dicembre 2001, n. 34 e della tabella A ad essa allegata  per
contrasto con il dettato dell'art. 117 della Costituzione; 
    Sospende il presente procedimento; 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga
notificata alle  parti  del  presente  giudizio,  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
del Parlamento. 
        Roma, 26 giugno e 25 settembre 2017 
 
                   Il Presidente: De Niederhausern 
 
 
                                             L'estensore: Savo Amodio