P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 1 legge cost. n. 1/48, e  23  della  legge  n.
87/53; 
    Dichiara d'ufficio rilevante e non  manifestamente  infondata  la
questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 191 c.p.p.,  per
contrasto con gli articoli 2, 3, 13, 14, 24, 97 comma 3 e  117  Cost.
(quanto a quest'ultima norma, con  riferimento  ai  principi  di  cui
all'art. 8 della Convenzione europea dei  diritti  dell'uomo),  nella
parte in cui non prevede che la  sanzione  dell'inutilizzabilita'  ai
fini della prova riguardi anche gli esiti probatori, ivi compreso  il
sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, degli
atti di perquisizione ed ispezione compiuti dalla p.g. fuori dei casi
tassativamente  previsti  dalla  legge  o  comunque  non  convalidati
dall'A.G.  con  provvedimento  motivato,   nonche'   la   deposizione
testimoniale in ordine a tali attivita'; 
    Ordina la notificazione della presente  ordinanza,  al  difensore
dell'imputato, all'imputato, al pubblico ministero, ed al  Presidente
del Consiglio dei ministri, e la sua comunicazione ai Presidenti  dei
due rami del Parlamento; 
    Dispone la successiva trasmissione  della  presente  ordinanza  e
degli atti del procedimento, unitamente  alla  prova  dell'esecuzione
delle notificazioni e delle comunicazioni previste dalla legge,  alla
Corte  costituzionale   per   la   decisione   della   questione   di
costituzionalita' cosi' sollevata; 
    Sospende  il  procedimento  sino  alla  decisione   della   Corte
costituzionale. 
        Lecce, 12 dicembre 2017 
 
                         Il Giudice: Sernia