P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto Sezione Prima, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1 lettera a) della legge n. 124 del 2015, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione; nonche' la questione di legittimita' costituzionale del decreto legislativo n. 177 del 2016, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 18, nella parte in cui hanno disposto lo scioglimento del Corpo forestale dello Stato e l'assorbimento del suo personale nell'Arma dei carabinieri, per contrasto con gli articoli 2, 4, 76 e 77 primo comma della Costituzione; Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Venezia nelle camere di consiglio dei giorni 10 gennaio 2018, 7 febbraio 2018, con l'intervento dei magistrati: Maurizio Nicolosi, Presidente; Silvia Coppari, primo referendario; Nicola Fenicia, primo referendario, estensore. Il Presidente: Nicolosi L'estensore: Fenicia