P.Q.M. 
 
    Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Veneto  Sezione
Prima, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1 lettera a)  della
legge  n.  124  del  2015,  per  contrasto  con   l'art.   76   della
Costituzione; nonche' la questione di legittimita' costituzionale del
decreto legislativo n. 177 del 2016, articoli 7, 8, 9,  10,  11,  12,
13, 14 e 18, nella parte in cui hanno disposto  lo  scioglimento  del
Corpo forestale  dello  Stato  e  l'assorbimento  del  suo  personale
nell'Arma dei carabinieri, per contrasto con gli articoli 2, 4, 76  e
77 primo comma della Costituzione; 
    Dispone la  sospensione  del  presente  giudizio  e  ordina  alla
segreteria   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti costituite e al Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei  deputati
e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Venezia nelle camere di consiglio dei  giorni  10
gennaio 2018, 7 febbraio 2018, con l'intervento dei magistrati: 
      Maurizio Nicolosi, Presidente; 
      Silvia Coppari, primo referendario; 
      Nicola Fenicia, primo referendario, estensore. 
 
                       Il Presidente: Nicolosi 
 
 
                                               L'estensore: Fenicia