P.Q.M. Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23 solleva, di ufficio, questione di legittimita' costituzionale, con riferimento agli articoli 2, 3, 27, 32 e 117 della Costituzione, dell'art. 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975 n. 354 e succ. mod., nella parte in cui detta previsione di legge non prevede la applicazione della detenzione domicilare anche nelle ipotesi di grave infermita' psichica sopravvenuta durante l'esecuzione della pena. Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone altresi' che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al ricorrente, al Procuratore generale presso questa Corte, al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso il 23 novembre 2017 Il Presidente: Bonito Il Consigliere estensore: Magi