P.Q.M. 
 
    Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23 solleva, di ufficio,
questione  di  legittimita'  costituzionale,  con  riferimento   agli
articoli 2, 3, 27, 32 e 117  della  Costituzione,  dell'art.  47-ter,
comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975 n. 354 e  succ.  mod.,  nella
parte in cui detta previsione di legge non  prevede  la  applicazione
della detenzione domicilare anche nelle ipotesi di  grave  infermita'
psichica sopravvenuta durante l'esecuzione della pena. 
    Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone  altresi'  che  a  cura  della  cancelleria  la  presente
ordinanza sia  notificata  al  ricorrente,  al  Procuratore  generale
presso questa Corte, al Presidente del Consiglio dei ministri nonche'
ai presidenti delle due Camere del Parlamento. 
 
        Cosi' deciso il 23 novembre 2017 
 
                        Il Presidente: Bonito 
 
 
                                      Il Consigliere estensore: Magi