P. Q. M. 
 
    La Commissione, letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale dei commi 1,  2  e  3  dell'art.  13  del
decreto legislativo n. 545/1992, in riferimento agli artt. 101 e  111
Cost. e, per il tramite  dell'art.  117  Cost.,  art.  6  Convenzione
europea per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali, per come interpretata dalla giurisprudenza della  Corte
europea dei Diritti  dell'uomo,  al  fine  rimediare  al  difetto  di
apparenza di indipendenza c.d. ordinamentale del  giudice  ovvero  di
evitare che venga adottata una decisione che, per effetto  della  sua
adozione da parte di un giudice non apparentemente  indipendente  per
violazione della clausola del giusto processo, ai sensi dell'art. 111
Cost. e 6 Cvedu, sia nulla per difetto di  costituzione  del  giudice
(art. 158 c.p.c.) e, comunque, fonte di responsabilita'  dello  Stato
italiano per violazione dei diritti fondamentali dell'uomo. 
    Sospende il giudizio. 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Ordina altresi' alla Segreteria che  la  presente  ordinanza  sia
notificata alla parti, al Presidente del Consiglio  dei  ministri,  e
comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente
della Camera dei deputati. 
        Novara, 3 aprile 2018 
 
                       Il Presidente: Martelli