P. Q. M. La Commissione, letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 545/1992, in riferimento agli artt. 101 e 111 Cost. e, per il tramite dell'art. 117 Cost., art. 6 Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, per come interpretata dalla giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'uomo, al fine rimediare al difetto di apparenza di indipendenza c.d. ordinamentale del giudice ovvero di evitare che venga adottata una decisione che, per effetto della sua adozione da parte di un giudice non apparentemente indipendente per violazione della clausola del giusto processo, ai sensi dell'art. 111 Cost. e 6 Cvedu, sia nulla per difetto di costituzione del giudice (art. 158 c.p.c.) e, comunque, fonte di responsabilita' dello Stato italiano per violazione dei diritti fondamentali dell'uomo. Sospende il giudizio. Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina altresi' alla Segreteria che la presente ordinanza sia notificata alla parti, al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Novara, 3 aprile 2018 Il Presidente: Martelli