P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata - per contrasto
con gli articoli  3  e  27  della  Costituzione  -  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  formulata  dalla  difesa  di  S  N   in
relazione alle seguenti disposizioni di legge: 
      art. 24 e 25 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
313/2002, «Testo unico sul casellario giudiziale», nella parte in cui
prevedono che nel certificato generale del  casellario  giudiziale  e
nel certificato penale  richiesti  dall'interessato  venga  riportata
l'iscrizione della sentenza che dichiara l'estinzione del  reato  per
esito positivo della messa alla prova; 
    Dispone la trasmissione degli atti alla  Corte  costituzionale  e
sospende il giudizio in corso; 
    Dispone che, a cura della Cancelleria, l'ordinanza sia notificata
al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata  al  Presidente
della  Camera  dei  deputati  e  al  Presidente  del   Senato   della
Repubblica. 
    Manda alla cancelleria per gli altri adempimenti di rito. 
      Genova, 19 marzo 2018 
 
                  Il Giudice dell'esecuzione: Merlo