P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; dichiara rilevante e non manifestamente infondata - per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale formulata dalla difesa di S N in relazione alle seguenti disposizioni di legge: art. 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002, «Testo unico sul casellario giudiziale», nella parte in cui prevedono che nel certificato generale del casellario giudiziale e nel certificato penale richiesti dall'interessato venga riportata l'iscrizione della sentenza che dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Dispone che, a cura della Cancelleria, l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Manda alla cancelleria per gli altri adempimenti di rito. Genova, 19 marzo 2018 Il Giudice dell'esecuzione: Merlo