P. Q. M. 
 
    1) Visto l'art. 23, comma 2° della legge 11 marzo  1953,  n.  87,
dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 5 e dell'art. 12, commi 2°,  9°
e 10° della legge 19 febbraio 2004, n.  40,  per  contrasto  con  gli
articoli 2, 3, 31, comma  2°  e  32,  comma  1°  della  Costituzione,
nonche' per contrasto con l'art. 117, comma 1° della Costituzione, in
relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione per la  salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata  a  Roma
il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con  legge  4  agosto
1955, n. 848  (c.d.  CEDU),  nella  parte  in  cui,  rispettivamente,
limitano  l'accesso  alle  tecniche  di   procreazione   medicalmente
assistita alle sole «coppie ... di sesso diverso» (art. 5  citato)  e
sanzionano, di riflesso, chiunque applichi tali  tecniche  «a  coppie
composte da soggetti dello stesso sesso» (art. 12 citato). 
    2) Sospende, per l'effetto, il presente giudizio cautelare. 
    Manda alla cancelleria di notificare la presente  ordinanza  alle
parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei ministri  nonche'
di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Dispone l'immediata trasmissione, a cura della cancelleria, della
presente  ordinanza  e   degli   atti   del   giudizio   alla   Corte
costituzionale,  unitamente  alla   prova   delle   notificazioni   e
comunicazioni prescritte. 
        Pordenone, 2 luglio 2018 
 
                          Il Giudice: Costa