P. Q. M. 1) Visto l'art. 23, comma 2° della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 e dell'art. 12, commi 2°, 9° e 10° della legge 19 febbraio 2004, n. 40, per contrasto con gli articoli 2, 3, 31, comma 2° e 32, comma 1° della Costituzione, nonche' per contrasto con l'art. 117, comma 1° della Costituzione, in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (c.d. CEDU), nella parte in cui, rispettivamente, limitano l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle sole «coppie ... di sesso diverso» (art. 5 citato) e sanzionano, di riflesso, chiunque applichi tali tecniche «a coppie composte da soggetti dello stesso sesso» (art. 12 citato). 2) Sospende, per l'effetto, il presente giudizio cautelare. Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Dispone l'immediata trasmissione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza e degli atti del giudizio alla Corte costituzionale, unitamente alla prova delle notificazioni e comunicazioni prescritte. Pordenone, 2 luglio 2018 Il Giudice: Costa