IL CONSIGLIO DI STATO in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3750 del 2017, proposto da: Ascomfidi Nord-ovest soc. coop. (gia' Confidi Commercio turismo e servizi Valle d'Aosta soc. coop.), in persona del vice-presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Piercarlo Carnelli, con domicilio eletto presso lo studio Grez e Associati s.r.l., in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18; Contro regione autonoma Valle d'Aosta, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Saverio Marini, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9; per la riforma della sentenza del tribunale amministrativo regionale Valle D'Aosta, n. 15/2017, resa tra le parti, concernente i provvedimenti con cui la regione Valle d'Aosta ha ingiunto ad Ascomfidi Nord-ovest la restituzione del contributo regionale per la costituzione del fondo rischi per l'accesso al credito agevolato a favore delle piccole e medie imprese aventi sede nella regione. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di regione autonoma Valle D'Aosta; Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2018 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Carnelli e Marini; Premesso in fatto Il consorzio di garanzia collettiva dei fidi Ascomfidi Nord-ovest soc. coop., gia' Confidi Commercio turismo e servizi Valle d'Aosta soc. coop. impugna nel presente giudizio i provvedimenti con cui la regione Valle d'Aosta ha: I) dapprima ingiunto la restituzione del contributo regionale complessivamente erogato per la costituzione del fondo rischi ex legge regionale n 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in finzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), per favorire l'accesso al credito agevolato delle piccole e medie imprese aventi sede nella regione, per un ammontare di € 5.752.846; II) quindi, negato la concessione di ulteriori contributi per il medesimo titolo; tanto la richiesta di restituzione dei contributo, quanto il diniego di ulteriori apporti di risorse si fondano sulla perdita del fondamento causale della contribuzione regionale al consorzio di garanzia collettiva, consistente nel favorire lo sviluppo economico delle imprese e dei professionisti «operanti sul territorio regionale» (art. 1 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 - Disposizioni in materia di contributi a sostegno delle imprese e dei liberi professionisti aderenti agli enti di garanzia collettiva dei Fidi - Confidi della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75); ad avviso della Regione Valle d'Aosta sarebbe venuto meno il vincolo di destinazione sottostante all'apporto finanziario delle regione ai consorzi di garanzia collettiva dei fidi previsto dal poc'anzi citato art. 1 della legge regionale n. 21 del 2011; piu' precisamente, la disposizione di legge regionale ora richiamata prevede quanto segue: «La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, al fine di favorire lo sviluppo economico delle imprese e l'attivita' dei soggetti esercenti le libere professioni operanti sul territorio regionale, promuove la concessione di contributi a favore di imprese e di liberi professionisti per il tramite degli enti di garanzia collettiva dei Fidi, di seguito denominati Confidi, ai quali la regione ha aderito ai sensi delle leggi regionali 11 agosto 1976, n. 32 (Adesione della regione al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi), 16 giugno 1978, n. 22 (Adesione della regione al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi), 16 giugno 1978, n. 23 (Adesione della regione al Consorzio confidi fra gli artigiani dell'Associazione artigiani Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi), 16 giugno 1978, n. 25 (Adesione della regione al Consorzio Confidi fra i commercianti della Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi), 24 agosto 1982, n. 43 (Adesione della regione al Consorzio garanzia fidi fra gli agricoltori della Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi), nonche' ai Confidi risultanti da future aggregazioni o fusioni dei medesimi, purche' iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)»; secondo la regione la perdita dei presupposti per la propria adesione al consorzio collettivo di garanzia prevista dalla disposizione di legge regionale ora richiamata sarebbe conseguente al fatto che il consorzio originariamente sovvenuto, Confidi Commercio turismo e servizi Valle d'Aosta, si e' fuso per incorporazione nel Consorzio piemontese Ascomfidi Piemonte soc. coop., consorzio di garanzia collettiva avente sede ed operante al di fuori del territorio regionale, dando cosi' luogo alla creazione della Ascomfidi Nord-ovest, soggetto ricorrente nel presente giudizio (atto di fusione ex art. 2504 codice civile stipulato in data 29 gennaio 2016); la ragione del venir meno del vincolo di destinazione degli apporti partecipativi e finanziari regionali al consorzio di garanzia collettiva e' stata esposta sin dal primo atto di recupero (nota dell'assessore al bilancio, finanze e patrimonio del 28 settembre 2015, protollo n. 13887/fin), quando la fusione non si era ancora perfezionata; in questo documento si dichiara che «da fusione (...) con un Consorzio operante al di fuori del territorio valdostano comporta il venir meno dei presupposto per l'adesione della regionale di cui all'art. 1 della legge regionale 21/2011, finalizzata, come noto, mediante le risorse attribuite, "a favorire lo sviluppo economico delle imprese e l'attivita' dei soggetti esercenti le libere professioni operanti sul territorio regionale"»; la regione ha poi ribadito la propria posizione in una successiva nota dirigenziale (n. di protocollo 5237/fin del 4 aprile 2016, in cui, nel «confermare la richiesta di restituzione dei fondi gia' formulata», ha richiamato a fondamento della propria pretesa l'art. 3, comma 10-ter, della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anticrisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi), introdotto dall'art. 25, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali]; in base alla disposizione di legge regionale sopravvenuta: «A partire dall'esercizio finanziario 2015 e, successivamente, al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme presenti sui fondi rischi e non utilizzate per le finalita' di citi all'art. 2, commi 7 e 8, della legge regionale n. 1/2009, come certificate dal collegio sindacale, comprensive degli interessi maturati o di qualsivoglia altra utilita' o ricavo connessi, devono essere restituite alla regione entro tre mesi dalla chiusura del relativo esercizio, per essere da essa destinate al sostegno delle piccole e medie imprese operanti nel territorio regionale»; l'art. 25, comma 1, della legge regionali n. 19 del 2015, ha a sua volta aggiunto all'art. 3 della legge regionale n. 2 del 2010 il comma 10-bis, il quale e' cosi' formulato «Al fine di garantire l'effettiva destinazione delle risorse erogate dalla regione ai Consorzi garanzia fidi della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8, della legge regionale n. 1/2009, al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel territorio regionale, i fondi rischi presso di essi costituiti sono restituiti alla regione, oltre che nei casi di cui al comma 10, anche nei casi di operazioni di fusione tra i predetti Consorzi garanzia fidi con Confidi operanti o aventi sede al di fuori del territorio regionale, nei limiti e secondo le modalita' di cui al comma 10-ter, in ogni caso, a decorrere dalla data di deliberazione della fusione, i predetti fondi rischi non possono essere utilizzati per la concessione di nuove garanzie»; il comma 10 richiamato da quest'ultima disposizione, preesistente alle aggiunte introdotte nel 2015, prevede la restituzione alla regione dei «fondi rischi presso di essi costituiti ai sensi e per le finalita' di cui all'art. 2, comma 8, della legge regionale n. 1/2009» per l'ipotesi di «liquidazione dei Consorzi Garanzia Fidi della Valle d'Aosta»; a completamento del quadro nolmativo rilevante nella presente controversia va quindi soggiunto che il comma 3 dell'art. 25 della novella del 2015 ha previsto che le disposizioni da essa aggiunte all'art. 3, comma 10 legge regionale n. 2 del 2010, e cioe' i «10-bis e 10-ter (...) si applicano alle operazioni di fitsioni deliberate a far data dal 1° gennaio 2015»; nel proporre motivi aggiunti contro la conferma del recupero delle risorse regionale Ascomfidi Nord-ovest ha anche dedotto l'incostituzionalita' delle disposizioni introdotte dalla legge regionale n. 19 del 2015 ora richiamate; l'impugnazione e' stata respinta dal Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, adito in primo grado, che ha anche ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale prospettate dal consorzio ricorrente; Ascomfidi Nord-ovest ha riproposto le proprie censure nell'appello davanti a questo Consiglio di Stato, ivi comprese quelle di incostituzionalita' poc'anzi esposte; con sentenza non definitiva deliberata in pari data alla presente ordinanza questa sezione ha respinto la censura di incompetenza relativa degli atti impugnati. Considerato in diritto diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, le questioni di legittimita' costituzionale dedotte da Ascomfidi Nord-ovest nei confronti della legislazione regionale intervenuta nel corso del presente giudizio sono ritenute da questa sezione non manifestamente infondate, oltre che rilevanti nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale); tale positiva delibazione si indirizza all'art. 3, commi 10-bis e 10-ter, legge regionale n. 2 del 2010, come introdotto dall'art. 25, comma 2, legge regionale n. 19 del 2015, e al comma 3 di quest'ultima disposizione; la rilevanza di queste disposizioni di legge regionale nella presente controversia discende dal fatto che esse sono state poste a base dei provvedimenti impugnati ed in particolare della conferma dell'intimazione alla restituzione delle risorse regionali accantonante nel fondo rischi ex legge regionale n. 1 del 2009, di Ascomfidi Nord-ovest; sul punto va precisato che, al di la' del richiamo nella citata nota regionale n. di protocollo 5237/fin del 4 aprile 2016, al solo art. 3, comma 10-ter, legge regionale n. 2 del 2010, la pretesa restitutoria portata da questo provvedimento si fonda sul complesso di tutte queste disposizioni; infatti, mentre il comma 10-ter precisa gli importi del fondo rischi ex legge regionale n. 1 del 2009 da restituire alla regione, i tempi e la conseguente destinazione delle somme recuperate, il precedente comma 10-bis del medesimo art. 3 legge regionale n. 2 del 2010 estende al caso gia' previsto dal precedente comma 10 in cui tale restituzione e' dovuta, consistente nella liquidazione dei consorzio di garanzia collettiva della Valle d'Aosta, l'ulteriore ipotesi - qui verificatasi - della «fitsione tra i predetti Consorzi garanzia fidi con Confidi operanti o aventi sede al di fuori del territorio regionale»; il medesimo comma 10-ter precisa che gia' «dalla data di deliberazione della fitsione, i fondi rischi «non possono essere utilizzati per la concessione di nuove garanzie»; inoltre, in deroga alla disposizione di chiusura della legge regionale n. 19 del 2016, secondo cui la stessa «entra in vigore il 1° gennaio 2016» (art. 47), il comma 3 dell'art. 25 prevede che le norme di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'art. 3 legge regionale n. 2 del 2010 «si applicano alle operazioni di fitsioni deliberate a far data dal 1° gennaio 2015»; la perdurante vigenza delle disposizioni in esame, poste a base dei provvedimenti regionali oggetto del presente giudizio, e' dunque ostativa all'accoglimento dei motivi di impugnazione proposti nei confronti di questi ultimi dal consorzio confidi odierno appellante; sul requisito della non manifesta infondatezza si premette innanzitutto che non e' possibile alcuna interpretazione alternativa a quella fatta propria dalla Regione Valle d'Aosta nei provvedimenti impugnati da Ascomfidi Nord-ovest; infatti, quale soggetto risultante dalla fusione di un consorzio di garanzia collettiva della medesima regione, Confidi Commercio turismo e servizi Valle d'Aosta, soggetto incorporato, con altro consorzio operante al di fuori del territorio di quest'ultima (Consorzio piemontese Ascomfidi Piemonte soc. coop.), Ascomfidi Nord-ovest e' inderogabilmente tenuto a restituire le somme di provenienza regionale ed accantonate sul fondo rischi ex legge regionale n. 1 del 2009 a favore del soggetto incorporato, poiche' la vicenda societaria da cui tale nuovo ente societario e' stato costituito rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 3, comma 10-bis, legge n. 21 del 2010, dacche' la conseguente applicazione della restituzione dei fondi imposta dal successivo comma 10-ter; tuttavia, il comma 10-bis reca una norma che appare innanzitutto irragionevole e foriera di una ingiustificata equiparazione di situazioni diverse, rilevante ai fini del contrasto con l'art. 3, comma 2, Cost., nella parte in cui, ai fini della restituzione del fondo rischi alimentato da contributi regionali, aggiunge al caso gia' previsto dal comma 10 della liquidazione del consorzio di garanzia collettiva quello della sua fusione con altri soggetti operanti o aventi sede al di fuori del territorio regionale; come infatti si sottolinea nell'appello, nel primo caso la restituzione dei contributi erogati dalla regione si giustifica dal sopravvenire di una causa di estinzione del soggetto che avrebbe dovuto impiegarli per le finalita' enunciate dalla legge regionale n. 21 del 2011, di sostegno ad imprese e professionisti operanti nel territorio regionale; la quale causa di estinzione consiste appunto nella liquidazione del consorzio; diverso e non assimilabile a quest'ultima ipotesi e' tuttavia caso della fusione, previsto dal sopravvenuto art. 10-bis, non puo' infatti affermarsi che per effetto di tale operazione il sostegno alle realta' economiche operanti in Valle d'Aosta venga meno; al riguardo Ascomfidi Nord-ovest sottolinea, senza che sul punto vi siano contestazioni da parte della regione resistente, che nell'ambito del procedimento di fusione si e' espressamente prefigurato il mantenimento delle due distinte aree di operativita' dei consorzi confidi partecipanti all'operazione straordinaria ed in particolare che da un punto di vista organizzativo il futuro Confidi operera' su due diverse localizzazioni, Aosta e Torino, senza sovrapposizioni, duplicazioni o ridondanze, in quanto le attivita' operative verranno assegnate in modo organico a ciascuna delle due unita' territoriali, al fine di garantire, attraverso il rispetto della completezza e unicita' dei processi la migliore efficienza della gestione nel suo complesso (cosi' la relazione Illustrativa ex art. 2501-quinquies cod. civ.); dall'esposizione delle ragioni giustificatrici della concentrazione societaria tra i due diversi consorzi confidi, nell'ambito del relativo procedimento, emerge dunque l'obiettivo di mantenere distinte le rispettive sfere operative preesistenti, malgrado l'unificazione soggettiva, patrimoniale ed economica cosi' realizzata; la circostanza in questione appare decisiva nell'evidenziare il vizio di disparita' di trattamento, integrato dell'irragionevole assimilazione sul piano normativo di fattispecie diverse, da cui sembrerebbero affette le disposizioni di legge regionale censurate: essa evidenzia in particolare che l'incorporazione di consorzi di garanzia collettiva valdostani in soggetti operanti al di fuori del territorio non costituisce ragione sufficiente per ritenere venuto meno il fine di sostegno agli operatori economici con sede nella regione enunciato dall'art. 1 legge regionale n. 21 del 2011; piu' in generale l'equiparazione della fusione all'ipotesi della liquidazione si pone in contrasto con la natura di vicenda evolutivo-modificativa della societa' della prima, quale ricavabile dall'art. 2504-bis, comma 1, codice civile (secondo cui: «La societa' che risulta dalla fisione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle societa' partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione») - come peraltro pacifico nel diritto vivente (ex multis: Cass., civ., SS.UU., ordinanza 8 febbraio 2006, n. 2637; I, 3 maggio 2010, n. 10653; III, 11 dicembre 2013, n. 27762; sez. lav. 15 febbraio 2013, n. 3820); vicenda di carattere evolutivo-modificativo che e' antitetica alla natura invece estintiva della liquidazione societaria, per la quale la restituzione dei contributi regionali e' dunque pienamente giustificata; ad ulteriore sostegno dell'irragionevolezza delle norme introdotte con legge regionale n. 19 del 2015 e rilevanti nel presente giudizio la Ascomfidi Nord-ovest sottolinea, in modo puntuale, che ai sensi dell'art. 13, commi 39 e 42, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici; convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), i consorzi di garanzia collettiva possono «fondersi con altri confidi; comunque costituiti» (comma 39); e che tale operazione non comporta «in alcun caso per i contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti» (comma 42); deve poi evidenziarsi che le medesime disposizioni dell'art. 13 decreto-legge n. 269 del 2003 non solo garantiscono che i vincoli di destinazione carattere pubblicistico sulle risorse patrimoniali e finanziarie dei consorzi di garanzia collettiva permangano inalterati nel corso delle vicende modificative interessanti tali soggetti, ma hanno il chiaro scopo di incoraggiare operazioni di queste ed ulteriori forme aggregazione tra consorzi confidi; infatti, citato comma 39 prevede che alle fusioni tra consorzi della specie abbiano carattere eterogeneo e cioe' che possano partecipare anche altri soggetti (societa', associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai confidi), purche' il soggetto risultante dalla fusione sia un confidi o una banca cooperativa; il successivo comma 40, nel richiamare le norme del codice civile sulla fusione, ne semplifica le modalita', attraverso la dispensa dall'obbligo di presentare la relazione degli esperti ex art. 2501-sexies cod. civ.; il comma 41 prevede deroghe ai quorum assembleari richiesti dal medesimo codice civile per adottare la delibera di fusione; all'irrazionalita' e ingiustificata disparita' di trattamento finora evidenziate si aggiunge quindi anche la violazione dei principi generali in materia stabiliti dal legislatore nazionale, nelle disposizioni in esame, per cui' anche sotto questo profilo va posta la questione di costituzionalita' delle disposizioni di legge regionale in esame; al medesimo riguardo appare in apice violata la liberta' di impresa sancita dall'art. 41 Cost.; se infatti deve ritenersi in astratto consentito al legislatore dettare norme a tutela dei vincoli di destinazione delle risorse erogate al consorzio di garanzia collettiva, questo potere non puo' nondimeno esorbitare dai limiti di coerenza ad esso sottesi ed arrivare a privare il consorzio di quell'autonomia di scelta che puo' ragionevolmente indirizzarsi verso l'aggregazione con altri soggetti operanti nel settore della garanzia collettiva dei fidi, sulla base degli strumenti previsti dalla legge nazionale (art. 13 decreto-legge n. 269 del 2003 sopra esaminato), attraverso la sproporzionata conseguenza della restituzione dei contributi pubblici, fondamentali per l'operativita' dei consorzi confidi, pur in assenza di pregiudizi per i vincoli di destinazione di tali risorse; la violazione della liberta' di impresa e' in particolare ravvisabile nell'automatismo irragionevole, oltre che palesemente contrastante con i principi della legislazione nazionale in materia, posto dalle disposizioni di legge regionale censurate, tra la fusione del consorzio confidi valdostano con soggetti aventi sede ed operanti al di fuori del territorio della Valle d'Aosta e il supposto venir meno delle finalita' dell'adesione regionale al consorzio enunciate dall'art. l legge ragionale n. 21 del 2011; infine, sono del pari non manifestamente infondati i dubbi di costituzionalita' prospettati da Ascomfidi Nord-ovest sotto il profilo della violazione del diritto di agire in giudizio a tutela dei propri interessi legittimi, ai sensi degli ai 24 e 113 della Costituzione; la non manifesta infondatezza di tali censure si desume dalla natura di legge-provvedimento delle disposizioni della legge regionale n. 19 del 2015 censurate nel presente giudizio e dalla sottostante volonta' della Regione Valle d'Aosta di interferire in quest'ultimo e consolidare in via legislativa la lesione arrecata all'odierna appellante attraverso i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo; questa volonta' si desume in particolare dalla circostanze che la legge in questione, finanziaria per il triennio 2016 - 2018, e' destinata ad avere effetti, coerentemente con le relative natura e finalita', per gli anni interessati della manovra di finanza pubblica regionale, tant'e' vero che il sopra citato art. 47 ne dispone l'entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016; nel contesto di questa legge di bilancio, nondimeno, il parimenti citato art. 25, comma 3, reca una norma dichiaratamente retroattiva, in forza della quale i commi 10-bis e 10-ter dell'art. 3 legge regionale n. 2 del 2010, aggiunti dai commi precedenti «si applicano alle operazioni di fusioni deliberate a far data dal 1° gennaio 2015»; nel dichiarare non manifestamente fondata la questione sotto questo profilo il Tribunale amministrativo della Valle d'Aosta ha rilevato che tale norma non ha trovato pratica applicazione nel caso di specie, poiche' la fusione si e' perfezionata con l'atto ex art. 2504 codice civile in data 29 gennaio 2016, e dunque quando i commi 10-bis e 10-ter dell'art. 3 legge regionale n. 2 del 2010 erano gia' in vigore; il punto decisivo non e' tuttavia questo, ma la volonta' che da tale norma retroattiva traspare della Regione Valle d'Aosta di precludere alla Ascomfidi Nord-ovest ogni tutela giurisdizionale in sede amministrativa e di intervenire nel contenzioso pendente attraverso la propria potesta' legislativa; una simile volonta' si ricava in particolare dal fatto che al momento dell'emanazione della legge finanziaria triennale l'atto di fusione non era stato ancora stipulato, ma nondimeno la regione resistente era a conoscenza del procedimento di fusione gia' avviato, come si evince dalla corrispondenza con il Confidi Commercio turismo e servizi Valle d'Aosta - la sopra menzionata nota dell'assessore regionale n. di protocollo n. 13387/fin del 28 settembre 2015, impugnata da Ascomfidi Nord-ovest con il ricorso introduttivo - in cui l'ipotesi della fusione e' espressamente menzionata e per questa ragione viene fonuulata, per la prima volta, la richiesta di restituzione delle somme accantonate al fondo rischi ex legge regionale n. 1 del 2009; quindi, non potendo la medesima regione sapere al momento dell'approvazione della finanziaria triennale quando la fusione si sarebbe perfezionata, la stessa ha inteso comunque estendere sul piano temporale il proprio potere di restituzione delle somme per quelle operazioni di fusione dei consorzi confidi comunque «deliberate a far data dal 1° gennaio 2015», in vista dell'applicazione dello stesso nei confronti dell'odierno appellante, come poi in effetti avvenuto; la volonta' della regione di «legificare» i provvedimenti gia' adottati ed impugnati appare evidente, in particolare dal carattere estemporaneo di tale norma retroattiva rispetto alla manovra finanziaria, cosi' come e' manifesta l'interferenza nel contenzioso, gia' pendente quando la manovra finanziaria e' stata approvata; per le ragioni ora esposte si impone la rimessione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalita' delle norme di legge regionale censurate anche sotto il profilo della violazione del diritto di azione contro la pubblica amministrazione ex articoli 24 e 113 Cost., consumatasi attraverso l'adozione di una legge-provvedimento con destinatario predeterminato (va ricordato che secondo la giurisprudenza della Corte quest'ultima ipotesi ricorre appunto quando con una previsione normativa di contenuto particolare e concreto si incide su un numero limitato di destinatari, e cosi' si attrae alla sfera legislativa quanto e' normalmente affidato all'autorita' amministrativa (ex multis: Corte costituzionale 3 ottobre 2016, n. 214); per la medesima ragione l'art. 25, comma 3, legge regionale n. 19 del 2015 appare porsi in contrasto con il diritto ad un processo equo, enunciato dall'art. 6 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, recepita con legge 4 agosto 1955, n. 848 - norma interposta rispetto al vincolo del rispetto degli obblighi internazionali sancito dall'art. 117 della Costituzione; non risulta per contro non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata da Ascofidi Nord-ovest nei confronti delle medesime disposizioni di legge regionale in relazione all'117, comma 2, lettera e) Cost., per violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela del risparmio», trattandosi di ambito materiale estraneo alla presente fattispecie; nelle more della definizione dell'incidente di costituzionalita' il presente giudizio resta sospeso;