P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), non definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe: visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3, comma 2, 24, 41, 113, 117, comma 1, della Costituzione, 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, recepita con legge 4 agosto 1955, n. 848, e in relazione ai principi generali della legislazione nazionale di cui all'art. 13, commi 39 e 42, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 3, commi 10-bis e 10-ter, della legge regionale della Valle d'Aosta 18 gennaio 2010, n. 2, come introdotti dall'art. 25, comma 2, della legge regionale della Valle d'Aosta 11 dicembre 2015, n. 19, e del comma 3 di quest'ultima legge; Sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e sia inoltre comunicata al Presidente del consiglio regionale della Valle d'Aosta. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati: Carlo Saltelli, Presidente; Roberto Giovagnoli, consigliere; Fabio Franconiero, consigliere, estensore; Raffaele Prosperi, consigliere; Angela Rotondano, consigliere. Il Presidente: Saltelli L'estensore: Franconiero