P.Q.M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale  (Sezione  Quinta),
non definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe: 
        visti gli articoli  134  della  Costituzione, 1  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n.  1, e  23  della  legge  11  marzo
1953, n. 87, dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata,  in
relazione agli articoli 3, comma 2, 24, 41, 113, 117, comma 1,  della
Costituzione, 6 della Convenzione europea  per  la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, recepita con legge 4
agosto 1955, n. 848,  e  in  relazione  ai  principi  generali  della
legislazione nazionale di  cui  all'art.  13,  commi  39  e  42,  del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito  dalla  legge  24
novembre 2003, n. 326), la questione di  legittimita'  costituzionale
degli articoli 3, commi 10-bis e 10-ter, della legge regionale  della
Valle d'Aosta 18 gennaio 2010, n. 2, come  introdotti  dall'art.  25,
comma 2, della legge regionale della Valle d'Aosta 11 dicembre  2015,
n. 19, e del comma 3 di quest'ultima legge; 
        Sospende  il  giudizio  in   corso   e   ordina   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a  cura
della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al
presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e  sia  inoltre
comunicata al Presidente del consiglio regionale della Valle d'Aosta. 
    Cosi' deciso in Roma nella camera  di  consiglio  del  giorno  15
febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati: 
        Carlo Saltelli, Presidente; 
        Roberto Giovagnoli, consigliere; 
        Fabio Franconiero, consigliere, estensore; 
        Raffaele Prosperi, consigliere; 
        Angela Rotondano, consigliere. 
 
                       Il Presidente: Saltelli 
 
 
                                            L'estensore:  Franconiero