P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: - respinge in parte il ricorso, limitatamente a quanto indicato in motivazione; - rimette alla Corte costituzionale le questioni di legittimita' costituzionale illustrate in motivazione, relative all'articolo 72, commi 1 e 2, della legge regionale della Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lett. c), della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 2, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 19 della Costituzione; - dispone, conseguentemente, la sospensione del giudizio; - riserva alla sentenza definitiva ogni pronuncia in ordine agli ulteriori profili, nonche' in ordine alla regolazione delle spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorita' amministrativa. Manda alla Segreteria della Sezione tutti gli adempimenti di competenza, e in particolare la notifica della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente della Giunta regionale della Lombardia, nonche' la comunicazione al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia. Cosi' deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati: Mario Mosconi, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Floriana Venera Di Mauro, Referendario, Estensore Il Presidente: Mosconi L'estensore: Di Mauro