P.Q.M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia  (Sezione
Seconda), non  definitivamente  pronunciando  sul  ricorso,  come  in
epigrafe proposto: 
        - respinge  in  parte  il  ricorso,  limitatamente  a  quanto
indicato in motivazione; 
        -  rimette  alla  Corte  costituzionale   le   questioni   di
legittimita'  costituzionale  illustrate  in  motivazione,   relative
all'articolo 72, commi 1 e 2, della legge regionale  della  Lombardia
11 marzo 2005, n. 12, nel testo risultante dalle modifiche  apportate
dall'articolo 1, comma 1, lett. c), della legge regionale 3  febbraio
2015, n.  2,  per  contrasto  con  gli  articoli  2,  3  e  19  della
Costituzione; 
        - dispone, conseguentemente, la sospensione del giudizio; 
        - riserva alla sentenza definitiva ogni pronuncia  in  ordine
agli ulteriori profili, nonche'  in  ordine  alla  regolazione  delle
spese del giudizio. 
    Ordina che  la  presente  sentenza  sia  eseguita  dall'autorita'
amministrativa. 
    Manda alla Segreteria della  Sezione  tutti  gli  adempimenti  di
competenza, e in particolare la  notifica  della  presente  ordinanza
alle parti in causa e al  Presidente  della  Giunta  regionale  della
Lombardia, nonche'  la  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio
regionale della Lombardia. 
 
    Cosi' deciso in Milano nella camera di consiglio  del  giorno  14
febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati: 
 
        Mario Mosconi, Presidente 
        Antonio De Vita, Consigliere 
        Floriana Venera Di Mauro, Referendario, Estensore 
 
                       Il Presidente: Mosconi 
 
 
                                                L'estensore: Di Mauro