P.Q.M. La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, sez. V, visti l'art. 134 Cost., l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23: dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' degli artt. 32, 39, 42 decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 (nella parte in cui non prevedono l'instaurazione di alcun contraddittorio con il contribuente anteriormente all'emissione di un avviso di accertamento) e 12, settimo comma, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (nella parte in cui riconosce al contribuente il diritto a ricevere copia del verbale con cui si concludano le operazioni di accertamento e di disporre di un termine di sessanta giorni per eventuali controdeduzioni, limitatamente all'ipotesi in cui la Amministrazione abbia «effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attivita'» del contribuente), in relazione all'art. 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che la potesta' legislativa sia esercitata dallo Stato nel rispetto degli obblighi internazionali, quale l'obbligo assunto con l'adesione alla Convenzione EDU, ratificata e posta in esecuzione con la legge 4 agosto 1955, n. 848; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' degli agli artt. 32, 39, 42 decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 (nella parte in cui non prevedono l'instaurazione di alcun contraddittorio con il contribuente anteriormente all'emissione di un avviso di accertamento) e 12, settimo comma, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (nella parte in cui riconosce al contribuente il diritto a ricevere copia del verbale con cui si concludano le operazioni di accertamento e di disporre di un termine di sessanta giorni per eventuali controdeduzioni, limitatamente all'ipotesi in cui la Amministrazione abbia «effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attivita'» del contribuente), in relazione agli artt. 3, 24, 53 e 111 della Costituzione; dispone la sospensione del presente giudizio e ordina la trasmissione di questa ordinanza e degli atti alla Corte costituzionale; ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; concede la sospensione cautelare richiesta fino all'esito del giudizio di costituzionalita'; riserva al definitivo ogni altra decisione. Siracusa, 26 marzo 2018 Il Presidente: Ciccarello L'estensore: Boscarino