P.Q.M. 
 
    La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, sez. V,  visti
l'art. 134 Cost., l'art. 1  della  legge  costituzionale  9  febbraio
1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23: 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
costituzionalita' degli artt. 32, 39, 42 decreto del Presidente della
Repubblica  n.  600/1973  (nella   parte   in   cui   non   prevedono
l'instaurazione  di  alcun  contraddittorio   con   il   contribuente
anteriormente all'emissione di  un  avviso  di  accertamento)  e  12,
settimo comma, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (nella parte in cui
riconosce al contribuente il diritto a ricevere copia del verbale con
cui si concludano le operazioni di accertamento e di disporre  di  un
termine   di   sessanta   giorni   per   eventuali   controdeduzioni,
limitatamente all'ipotesi in cui la Amministrazione abbia «effettuato
un  accesso,  un'ispezione  o  una  verifica  nei  locali   destinati
all'esercizio  dell'attivita'»  del   contribuente),   in   relazione
all'art. 117, primo comma, della Costituzione,  nella  parte  in  cui
prevede che la potesta' legislativa sia esercitata  dallo  Stato  nel
rispetto degli obblighi internazionali, quale l'obbligo  assunto  con
l'adesione alla Convenzione EDU, ratificata e posta in esecuzione con
la legge 4 agosto 1955, n. 848; 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
costituzionalita' degli agli artt. 32, 39, 42 decreto del  Presidente
della Repubblica n.  600/1973  (nella  parte  in  cui  non  prevedono
l'instaurazione  di  alcun  contraddittorio   con   il   contribuente
anteriormente all'emissione di  un  avviso  di  accertamento)  e  12,
settimo comma, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (nella parte in cui
riconosce al contribuente il diritto a ricevere copia del verbale con
cui si concludano le operazioni di accertamento e di disporre  di  un
termine   di   sessanta   giorni   per   eventuali   controdeduzioni,
limitatamente all'ipotesi in cui la Amministrazione abbia «effettuato
un  accesso,  un'ispezione  o  una  verifica  nei  locali   destinati
all'esercizio dell'attivita'» del contribuente),  in  relazione  agli
artt. 3, 24, 53 e 111 della Costituzione; 
    dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio  e  ordina   la
trasmissione  di  questa  ordinanza   e   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei  deputati  e
del Senato della Repubblica; 
    concede la sospensione cautelare  richiesta  fino  all'esito  del
giudizio di costituzionalita'; 
    riserva al definitivo ogni altra decisione. 
          Siracusa, 26 marzo 2018 
 
                      Il Presidente: Ciccarello 
 
                                               L'estensore: Boscarino