P.Q.M. Il Tribunale visti l'art. 23, legge n. 87/1953 e l'art. 1, legge n. 71/1956; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, legge n. 3/2012, limitatamente alle parole «all'imposta sul valore aggiunto»; sospende il procedimento fino alla decisione della Corte costituzionale; dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al ricorrente (presso il difensore ed al domicilio eletto) ed al Presidente del Consiglio dei ministri (Dipartimento affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo - piazza Colonna, 370 - 00187 Roma), e che sia comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati; dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della cancelleria e con la prova dell'esecuzione di tutte le prescritte notificazioni e comunicazioni. Udine, 14 maggio 2018 Il Giudice: Massarelli