P.Q.M. 
 
    Il Tribunale visti l'art. 23, legge n. 87/1953 e l'art. 1,  legge
n. 71/1956; 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art.  7,  comma  1,  terzo  periodo,
legge n. 3/2012, limitatamente alle parole  «all'imposta  sul  valore
aggiunto»; 
    sospende  il  procedimento  fino  alla  decisione   della   Corte
costituzionale; 
    dispone che la presente ordinanza sia notificata,  a  cura  della
cancelleria, al ricorrente  (presso  il  difensore  ed  al  domicilio
eletto) ed al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  (Dipartimento
affari  giuridici  e  legislativi  -  Ufficio  contenzioso,  per   la
consulenza giuridica e per  i  rapporti  con  la  Corte  europea  dei
diritti dell'uomo - piazza Colonna, 370 -  00187  Roma),  e  che  sia
comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati; 
    dispone la trasmissione degli atti alla Corte  costituzionale,  a
cura della cancelleria e con la prova  dell'esecuzione  di  tutte  le
prescritte notificazioni e comunicazioni. 
      Udine, 14 maggio 2018 
 
                       Il Giudice: Massarelli