P.Q.M. 
 
    La  Regione   autonoma   della   Sardegna,   come   in   epigrafe
rappresentata   e   difesa,   chiede   che   codesta   ecc.ma   Corte
costituzionale voglia: 
        accogliere il presente ricorso; 
        per l'effetto, previa  sospensione  dell'efficacia  ai  sensi
dell'art. 35 della legge  11  marzo  1953,  n.  87,  come  sostituito
dall'art. 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n.  131,  dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 4, lettera a), del
decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (Proroga di termini  previsti  da
disposizioni legislative), come convertito dalla legge  21  settembre
2018, n. 108. 
    Con l'originale notificato del ricorso  si  depositeranno,  oltre
alla  copia  conforme  all'originale  della  delibera  della   giunta
regionale della Regione  autonoma  della  Sardegna  n.  56/1  del  19
novembre 2018  di  proposizione  del  ricorso  per  la  dichiarazione
dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 4, lettera  a),
del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, come convertito dalla  legge
21  settembre  2018,  n.  108  (Proroga  di   termini   previsti   da
disposizioni  legislative),  con  istanza  di  sospensione  ai  sensi
dell'art. 35 della legge  11  marzo  1953,  n.  87,  come  sostituito
dall'art. 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131,  i  seguenti
documenti: 
        1) Protocollo del 21  maggio  2014  stipulato  dalla  Regione
Sardegna, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e  dalla  Qatar
Foundation Endowment; 
        2) Sommario BURAS n. 58 dell'11 dicembre 2017; 
        3) Documenti  lavori  parlamentari  iter  approvazione  norma
impugnata; 
        4)  Prospetto   calcolo   valore   dell'incremento   del   6%
autorizzato dall'art. 16, comma 2,  del  decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133; 
        5) Tetto di spesa per l'anno 2016 a  favore  della  struttura
sanitaria privata «Kinetika». 
          Roma-Cagliari, 19 novembre 2018 
 
                        Avv. Camba - Avv. Sau