P.Q.M. 
 
    Vista la legge 11  marzo  1953,  n.  87,  art.  23,  solleva,  di
ufficio, questione di legittimita' costituzionale -  con  riferimento
agli artt. 3, primo comma, 29, primo comma, 30, primo  comma,  e  31,
secondo comma,  della  Costituzione  -  dell'art.  58-quater,  primo,
secondo e terzo comma, della legge 26  luglio  1975,  n.  354,  nella
parte in cui essi, nel loro combinato  disposto,  prevedono  che  non
possa essere concessa, per la  durata  di  tre  anni,  la  detenzione
domiciliare speciale, prevista dall'art.  47-quinquies  della  stessa
legge n. 354 del 1975, al  condannato  nei  cui  confronti  e'  stata
disposta la revoca di una misura alternativa, ai sensi dell'art.  47,
comma 11, dell'art. 47-ter, comma 6, o  dell'art.  51,  primo  comma,
della legge medesima. 
    Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone altresi' che,  a  cura  della  cancelleria,  la  presente
ordinanza sia  notificata  al  ricorrente,  al  Procuratore  Generale
presso questa Corte, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e  sia
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Cosi' deciso il 10 luglio 2018 
 
                       Il Presidente: Iasillo 
 
 
                                 Il Consigliere estensore: Centofanti