P.Q.M. 
 
    La Corte, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87: 
        -  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art.  14,  comma 1-bis,
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall'art. 3, comma  1,  lett.
d), n. 2), d.l. 23 giugno 2011, n. 89, conv., con modif., nella legge
2 agosto 2011, n. 129, nella parte in cui non prevede che il giudizio
di convalida della misura di cui alla lett. c) di  tale  disposizione
si svolga in udienza con la partecipazione necessaria  del  difensore
dell'interessato, eventualmente nominato d'ufficio, per contrasto con
gli artt. 13 e 24, comma secondo, Cost.; 
        -  sospende  il  giudizio  in  corso  e  ordina   l'immediata
trasmissione  degli  atti,  a  cura  della  cancelleria,  alla  Corte
costituzionale; 
        - ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza
sia notificata alle parti in causa, al  Procuratore  generale  presso
questa Corte e al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11  maggio  e
10 luglio 2018. 
 
                       Il Presidente: Genovese