P.Q.M. La Corte, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87: dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall'art. 3, comma 1, lettera d), n. 2), decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, conv., con modif., nella legge 2 agosto 2011, n. 129, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida della misura di cui alla lettera c) di tale disposizione si svolga in udienza con la partecipazione necessaria del difensore dell'interessato, eventualmente nominato d'ufficio, per contrasto con gli articoli 13 e 24, comma secondo, Cost.; sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale; ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Procuratore generale presso questa Corte e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio dell'11 maggio e 10 luglio 2018. Il Presidente: Genovese