P.Q.M. 
 
    La Corte, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87: 
        dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14,  comma  1-bis,
decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  inserito  dall'art.  3,
comma 1, lettera d), n. 2), decreto-legge  23  giugno  2011,  n.  89,
conv., con modif., nella legge 2 agosto 2011, n. 129, nella parte  in
cui non prevede che il giudizio di convalida della misura di cui alla
lettera  c)  di  tale  disposizione  si  svolga  in  udienza  con  la
partecipazione    necessaria    del    difensore    dell'interessato,
eventualmente nominato d'ufficio, per contrasto con gli articoli 13 e
24, comma secondo, Cost.; 
        sospende  il  giudizio  in   corso   e   ordina   l'immediata
trasmissione  degli  atti,  a  cura  della  cancelleria,  alla  Corte
costituzionale; 
        ordina che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza
sia notificata alle parti in causa, al  Procuratore  generale  presso
questa Corte e al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio dell'11  maggio  e
10 luglio 2018. 
 
                       Il Presidente: Genovese