P.Q.M. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, non definitivamente pronunciando sull'appello, visti gli articoli 134 Costituzione, 1 della legge costituzionale n. 1/1948, 23 e ss. della legge n. 87/1953 e 79 del decreto legislativo n. 104/2010: 1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del Consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali) quanto al comma 3 dove si legge che «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per l'elezione dei consigli circoscrizionali», in riferimento agli articoli 3 e 101, comma 2, della Costituzione, ai sensi e nei termini di cui in motivazione; 2) dispone la sospensione del giudizio di appello in oggetto, ordinando l'immediata trasmissione degli atti e della presente ordinanza alla Corte costituzionale; 3) dispone altresi' che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e al presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Cosi' deciso in Palermo nella Camera di consiglio del giorno 25 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati: Rosanna De Nictolis, Presidente; Hadrian Simonetti, consigliere, estensore; Carlo Modica de Mohac, consigliere; Giuseppe Barone, consigliere; Giuseppe Verde, consigliere. Il Presidente: De Nictolis L'estensore: Simonetti