P.Q.M. 
 
    Il  Consiglio  di  giustizia  amministrativa   per   la   Regione
Siciliana, in sede giurisdizionale, non definitivamente  pronunciando
sull'appello, visti gli articoli  134  Costituzione,  1  della  legge
costituzionale n. 1/1948, 23 e ss. della legge n. 87/1953  e  79  del
decreto legislativo n. 104/2010: 
        1) dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  3  della  legge
regionale 11 agosto 2016, n. 17 (Disposizioni in materia di  elezione
del sindaco e del Consiglio comunale e  di  cessazione  degli  organi
comunali. Modifica  di  norme  in  materia  di  organo  di  revisione
economico-finanziaria  degli  enti   locali   e   di   status   degli
amministratori locali) quanto al  comma  3  dove  si  legge  che  «Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche per  l'elezione
dei consigli circoscrizionali», in riferimento agli articoli 3 e 101,
comma 2, della Costituzione,  ai  sensi  e  nei  termini  di  cui  in
motivazione; 
        2) dispone la sospensione del giudizio di appello in oggetto,
ordinando  l'immediata  trasmissione  degli  atti  e  della  presente
ordinanza alla Corte costituzionale; 
        3) dispone altresi' che a cura della segreteria  la  presente
ordinanza sia  notificata  alle  parti,  nonche'  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri e comunicata ai presidenti  della  Camera  dei
deputati  e  del   Senato   della   Repubblica,   e   al   presidente
dell'Assemblea regionale siciliana. 
 
    Cosi' deciso in Palermo nella Camera di consiglio del  giorno  25
maggio 2018 con l'intervento dei magistrati: 
 
        Rosanna De Nictolis, Presidente; 
        Hadrian Simonetti, consigliere, estensore; 
        Carlo Modica de Mohac, consigliere; 
        Giuseppe Barone, consigliere; 
        Giuseppe Verde, consigliere. 
 
                     Il Presidente: De Nictolis 
 
 
                                               L'estensore: Simonetti