P.Q.M. 
 
    La Corte di cassazione, 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    dichiara  rilevante   e   non   manifestamente   infondata,   con
riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, la questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, legge 26 luglio
1975,  n.  354  (recante  Norme  sull'ordinamento   penitenziario   e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative  della  liberta')
nella parte in cui non esclude dal novero  dei  reati  ostativi,  ivi
indicati, il reato di cui all'art. 630  codice  penale,  ove  per  lo
stesso  sia  stata  riconosciuta  l'attenuante  del  fatto  di  lieve
entita', ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del
2012. 
    Sospende il presente procedimento. 
    Manda la cancelleria per gli adempimenti previsti  dall'art.  23,
ultimo comma, legge 11  marzo  1953,  n.  87  e  dispone  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
        Cosi' deciso il 21 settembre 2018. 
 
                      Il Presidente: Di Tomassi 
 
 
                                    Il consigliere estensore: Bianchi