P.Q.M. La Corte di cassazione, Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354 (recante Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta') nella parte in cui non esclude dal novero dei reati ostativi, ivi indicati, il reato di cui all'art. 630 codice penale, ove per lo stesso sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entita', ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012. Sospende il presente procedimento. Manda la cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 23, ultimo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Cosi' deciso il 21 settembre 2018. Il Presidente: Di Tomassi Il consigliere estensore: Bianchi